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Ordinanza — n. 26209/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal for lack of standing to challenge debt notice sent to former company administrator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26209/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Equitalia Sud's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had declared the taxpayer's challenge inadmissible. The taxpayer argued the tax notice was null because it was sent to her as a former administrator of the company, while the correct administrator had been appointed months prior. The court ruled that since the taxpayer no longer held the position at the time of notification, she lacked the legal standing to assert rights belonging to the company, rendering the entire first-instance proceeding inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.: A former administrator of a capital company lacks standing to challenge a debt notice sent to the company, as the right to contest belongs exclusively to the current administrator or the company itself.

Parole chiave

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lack of standing former administrator tax debt notice legitimazione attiva inadmissibilità ricorso società di capitale nullità notifica ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. proc. civ.
Orbene, in un caso del tutto analogo, questa Corte ha affermato che, alla stregua dell'art. 81 cod. proc. civ..
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 382 cod. proc. civ.
art 81 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione dell'art 81 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 2909 cod. civ
Col secondo motivo, si lamenta l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 05/10/2004, n. 19870
Cass., Sez. 5, 18/12/2008, n. 29628
Cass., Sez. 5, 18/12/2008, n. 29628).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2940/2015 R.G. proposto da EQUITALIA SUD s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pane ed elettivamenter domiciliata in Roma, via Premuda n. 1/A, presso lo studio à"-1 e ( 12vv o 2C-CD Ok C‘0101P3 1 o .ssa Io e astronov . - ricorrente - contro ROMANO ROSSELLA, residente a Napoli - intimata- nei confronti di Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 5668/32/14 della Commissione tributaria regionale per la Campania, depositata il 6/6/2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/5/2021 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. In data 10/5/2012, Equitalia Sud s.p.a. notificò a Romano Rossella, erroneamente identificata come amministratore unico della società Chemi Service s.r.I., una cartella di pagamento con la quale le si intimava il pagamento di una somma di denaro. Impugnato dalla Romano il predetto atto, sotto il duplice profilo della nullità della notifica, in quanto effettuata direttamente dall'agente per la riscossione per il tramite del servizio postale, e della insussistenza al momento della notifica, in capo ad essa, della qualifica di amministratrice della società destinataria dell'intimazione di pagamento, essendo stato nominato, con atto del 12/3/2012, altro amministratore nella persona di Alberto Calvo, la C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 13/23/13, accolse il ricorso sia in ragione della irregolarità della notifica, sia del difetto di legittimazione passiva della ricorrente.

Impugnata detta sentenza sia dall'agente per la riscossione, sia dall'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. per la Campania, previa loro riunione, respinse i due appelli con la sentenza n. 5668/32/14, depositata il 6/6/2014.

2. Contro la predetta sentenza Equitalia Sud propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L'Agenzia delle Entrate propone a sua volta ricorso incidentale sugli stessi motivi proposti dalla ricorrente e richiamati per relatíonem nell'atto attraverso la loro pedissequa riproduzione. La contribuente, invece, è rimasta intimata. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione dell'art 81 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. dichiarato l'inammissibilità del ricorso, nonostante avesse riconosciuto la carenza di legittimazione passiva della Romano ad impugnare la cartella destinata ad altro soggetto, in quanto cessata dalla carica di amministratrice delegata della società Chemi Service s.r.I., reale intestataria del ruolo, e per avere dunque dichiarato, attraverso la conferma della sentenza di primo grado, la nullità della notifica della cartella di pagamento per vizi della notificazione, chiesta dalla ricorrente in quel giudizio.

L'Agente per la riscossione ha sul punto affermato che il difetto di legittimazione passiva della Romano avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a dichiarare l'inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto, nella parte in aveva sollecitato la pronuncia di nullità della cartella per irregolarità della sua notificazione, non avendo essa alcun potere di far valere in nome proprio interessi della società, quale quello ad ottenere la pronuncia di invalidità della notifica della cartella.

2. Col secondo motivo, si lamenta l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda della Romano avente ad oggetto la declaratoria di nullità della notifica della cartella di pagamento e dunque implicitamente affermato la nullità della cartella e del ruolo, senza considerare che l'annullamento era stato pronunciato in un processo di cui il suo destinatario (la società) non era stato parte e che questo contrastava con i principi generali secondo cui gli accertamenti in sede giurisdizionale fanno stato tra le sole parti, senza incidere sulla sfera giuridica dei terzi.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dei principi generali afferenti alla natura della notifica e al ruolo, rispetto alla validità dell'atto da notificare, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ricollegato al vizio della notifica della cartella la nullità della stessa. Ad avviso dell'Agente per la riscossione la nullità della notifica non può riverberare effetti sulla validità dell'atto notificato, essendo la prima requisito estrinseco di efficacia del secondo e non suo elemento costitutivo ed incidendo il difetto di notifica solo sul decorso del termine di decadenza per l'opposizione.

4. L'Agenzia delle Entrate, nel richiamare le censure proposte dall'Agente della riscossione, come sopra descritte, riproducendole integralmente, affida ad esse il ricorso incidentale proposto.5. Ciò premesso, la questione deve prendere avvio dal dato di fatto, accertato in entrambi i gradi di merito, che la Romano, alla data in cui ricevette la notifica della cartella di pagamento (il 10/5/2012), non rivestisse più la carica di amministratrice della società Chemi Service s.r.I., reale destinataria dell'atto, in quanto cessata in data 12/3/2012.

Orbene, in un caso del tutto analogo, questa Corte ha affermato che, alla stregua dell'art. 81 cod. proc. civ.. secondo cui «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (in tal senso Cass., Sez. 5, 05/10/2004, n. 19870;

Cass., Sez. 5, 18/12/2008, n. 29628). Ciò comporta che la Romano, non essendo titolare del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, non avrebbe potuto far valere alcuna questione ad esso afferente, sicché, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva in capo ad essa, la causa non avrebbe potuto essere proposta fin dal primo grado. In ragione di ciò, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art.382 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta in primo grado.( u a seve aisporsi sulle spese, non avendo l'intimata spiega -difesa')

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Condanna l'intimata al pagamento, in favore della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per ciascuna parte, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, quanto a Equitalia Sud s.p.a., e oltre alle spese prenotate a debito, quanto all'Agenzi