Ordinanza — n. 26201/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25126/2014 proposto da: Castellano Federica rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marullo di e el aie avii• 2..."," a., A n c‘j Condojanni\5, r el-e-trivamente domiciliata. in Roma piazza San Lorenzo in Lucina n.26 presso lo studio dell'avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni -Ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12. -controricorrente - Agenzia delle Entrate-Riscossione -Intimata- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1365/14/14, depositata il 5/3/ 2014 Udita la relazione del Consigliere dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 140 c.p, art. 360 c.p, art. 156 c.p, art. 380 bis cod. proc. civ, art. 391 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 26201/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo appare fondato e del resto la stessa Agenzia nulla deduce su di esso. Il quarto motivo, con cui la parte censura la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul merito delle pretesa tributaria, può ritenersi, per l'accoglimento del terzo, assorbito per essere venuto meno l'interesse ad esaminarlo. Pertanto, il ricorso, nei limiti indicati va accolto. La sentenza impugnata va cassata. Non sussistendo elementi di fatto da accertare, la Corte decide nel merito ed accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Alla soccombenza segue la condanna alle sp9e dell'Agenzia delle Entrate/«.).•.'? •-e .
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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25126/2014 proposto da: Castellano Federica rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marullo di e el aie avii• 2..."," a., A n c‘j Condojanni\5, r el-e-trivamente domiciliata. in Roma piazza San Lorenzo in Lucina n.26 presso lo studio dell'avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni -Ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12. -controricorrente - Agenzia delle Entrate-Riscossione -Intimata- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1365/14/14, depositata il 5/3/ 2014 Udita la relazione del Consigliere dott.
Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 26/01/2021 Rilevato che: La contribuente Federica Castellano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1365/14/14 depositata il 5/03/2014. La vicenda • tare origine dalla notifica della cartella di pagamento 097201001452465 recante la pretesa di euro 339.789,43 relative a due avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2004. La contribuente opponeva la cartella con esito sfavorevole in entrambi i gradi di merito. Con il ricorso in esame ha dedotto quattro motivi ed ha depositato memoria.
Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo, la ricorrente eccepisce violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 in relazione all'art. 360 c.p.c. primo comma n.3 c.p.c. In particolare, eccepisce che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento opposta erano stati notificati in modo viziato per essere stato omesso l'inoltro della c.d. raccomandata informativa del deposito degli atti presso la casa comunale, comprovato dal relativo avviso di accertamento.
Al riguardo è, per contro, da ritenere che il suddetto vizio, pur sussistente, è stato sanato dalla effettiva conoscenza degli atti comunque acquisita dalla contribuente, come si desume dall'istanza di annullamento in autotutela da lei inoltrata in data 17 maggio 2010, implicitamente l'avvenuta conoscenza. Nella stessa istanza la ricorrente stessa precisava, infatti, d'aver ritirato casualmente gli atti presso la casa comunale in data 26/03/2010. La parte contesta, invece, che in presenza di una notifica inesistente non possa trovare applicazione l'art. 156 c.p.c.
Int CQ trk In proposito. Corte /Ka affermato che «Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario..., è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.>> (Sez. 5 - , 09/05/2018, n. 11051).
E dunque, l'omessa trasmissione della seconda raccomandata non esclude la sanabilità del vizio di notifica mediante la conoscenza effettiva dell'atto impositivo. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta lo stessa circostanza sotto il diverso profilo di cui all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c. Si duole cioè che la CTR avrebbe omesso di esaminare, appunto, il "fatto" dedotto del mancato invio della raccomandata informativa, limitandosi ad affermare che gli aVvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati. Invero, la sentenza ha precisato che la notifica doveva ritenersi regolare a seguito della conoscenza degli atti in data 26 marzo 2010.
Tal che il giudice regionale aveva ritenuto ctm essersi realizzato l'effetto sanante degli eventuali vizi e non e ravvisabile il deficit motivazionale. Con il terzo motivo la parte lamenta che, venuto a conoscenza degli avvisi di accertamento nella data del 26 marzo 2010 (da lei stessa indicata nell'istanza di annullamento d'ufficio del 17 maggio 2010), l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo del credito d'imposta era avvenuta il 16 aprile 2010 e quindi prima del decorso di sessanta giorni previsti per l'impugnazione degli atti stessi. Ciò in violazione dell'art. 14 del d.P.R. n.602 del 1973 e degli artt.19 e 21 del d.lgs n.546 de11992.
Il motivo appare fondato e del resto la stessa Agenzia nulla deduce su di esso. Il quarto motivo, con cui la parte censura la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul merito delle pretesa tributaria, può ritenersi, per l'accoglimento del terzo, assorbito per essere venuto meno l'interesse ad esaminarlo. Pertanto, il ricorso, nei limiti indicati va accolto. La sentenza impugnata va cassata. Non sussistendo elementi di fatto da accertare, la Corte decide nel merito ed accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Alla soccombenza segue la condanna alle sp9e dell'Agenzia delle Entrate/«.).•.'? •-e .
Gie.7-P, f?"/:ar!“ eatei,e4.4.->„!.t.ee•)/ aJl P V41.1/4- atj ea Pler 12 t.,
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, infondati il primo e il secondo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 5.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali ed oneri di legge. eot)-4-0---te. 11-1.4 s4:sto-fr tiA,44.4,59 • Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2021. E Dt-2—P-OStTA1 O k‘,1 CAN(' H ,LL IA i 28 SET, 321 i IL CAN RE I 0o/t Cc.ri 22:21222.21 CORTE Ar'i:»rd:1):1A DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE LA iC0 k yr„:2,(\"1A 2Cesin Uejt ^fr)Atr,?_), m 2 6" 47o i; 2 \Tairto Vo /og / QL /cL, A e dxyp):TAI\J-0 tk- .1^,;k .- i fv\, .c.,/‘ -A :j-(-C) ..,AV CONV9- (A- 9 \ftra\ A I k-OU f\t/I2J'LA-Z) C"djb2R-- f.
D rIjjvkWg,pc,e;r- r. Tart, t Y, „O k (7_,'(,Q IL FUNZIONARIO GTT Tvr 7T Amo Dott.ssa Elena L i LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPEF ILOR Dott. LUCIO NAPOLITANO - Presidente - RISCOSSIONE Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere- Ud. 27/04/2022 - Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere - CC MARIA GIULIA PUTATURO DONATI Dott. - Consigliere - R.G.N. 30857/2021 VISCIDO DI NOCERA Afokk) CC'et Dott. ANDr1A PENTA - Consigliere - Re p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 30857-2021 proposto da:
CASTELLANO FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNA ANZUINI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimate- avverso l'ordinanza n. 26201/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: L'Avv. Giovanna Anzuini, in qualità di difensore antistatario di Federica Castellano, propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 26201/2021, depositata il 28 settembre 2021, con cui questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla contribuente e decidendo nel merito, accoglieva l'originario ricorso della Castellano, compensando te spese dei gradi di merito e condannando l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% spese generali ed oneri di legge.
Rileva la ricorrente che nella memoria illustrativa era stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, sicché risultava palese l'errore materiale in cui era incorsa la Corte omettendo di disporre la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Giovanna Anzuini. Inoltre, il dispositivo dell'ordinanza era errato in quanto veniva liquidata per esborsi l'esigua somma di euro 200,00, nonostante fosse stato corrisposto un contributo unificato di euro 1.518,00, oltre a marca di bollo di euro 27,00. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- Riscossione non hanno svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate. Considerato che: Ric. 2021 n. 30857 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di cassazione è stata chiesta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di Federica Castellano, Avv. Giovanna Anzuini. Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi Ric. 2021 n. 30857 sez.
MT - ud. 27-04-2022 -3- implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019). Non essendosi la Corte pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierna ricorrente. Va invece disattesa la richiesta di rideterminazione della somma liquidata a titolo di esborsi, atteso che il contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale (cfr.
Cass. n. 18828 del 2015, Cass. n. 18529 del 2019). In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26201/2021, depositata il 28 settembre 2021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a rimborso forfettario nella misura del 15°/0 e ad accessori di legge», le parole «con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Giovanna Anzuini». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 26201/2021, depositata il 28 settembre 2021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a rimborso Ric. 2021 n. 30857 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge», le parole «con distrazione in favore del