Court declares tax dispute extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for simplified settlement by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Spadafora Antonio, challenged a regional commission decision regarding specific tax documents, while the tax agency argued the process should continue. The court ruled that without a timely request for simplified resolution, the procedural term expired, legally terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The procedure is extinguished by the lapse of the deadline for requesting simplified settlement, unless parties specifically request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 2579/2018 R.G. proposto da Spadafora Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Falcone e Giuseppe Falcone, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 287, presso lo studio dell'Avv. Antonio brio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1597/03/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TD3010500368/2010 - TD3010500377/2010 - TD3010501489/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è 'Lffig estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI TO IL PROCESSO Roma ajoii'› 2024 Il Presidente DEPOSITATO IN CAN LERI