Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing made by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the law provided that if no request for a hearing was filed by December 31, 2020, the proceedings would terminate automatically. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no such request is filed, terminating the proceedings automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 12290/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Accor Partecipazioni Italia Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Puri e Alberto Mula, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso il loro studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 939-27-14, pronunciata con riferimento all'impositivo n. TMB030300403/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 22 i i vo 202_ , DEPOSITATO