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Decreto — n. 26011/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 26011/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the availability of documentation for simplified dispute resolution. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request settlement within the deadline, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction simplified dispute resolution statutory deadline lapse costs allocation rule procedural termination inchiesta per sottrazione d'imposta ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 23153/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società Edil Portorecanatese S.r.l. + Angeloni Antonio + Carlini Enzo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Speciale, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Raniero Valle; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 49/03/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

R9L010200286/2009 - R9L010200287/2009 - R9L030200268/2009 - R9L070200289/2009 - TQ71R0200005/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione —di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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