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Decreto — n. 26009/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26009/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26009/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso iscritto al n. 3465/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Centro Studi Danza e Movimento Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dal Dott. Picariello Sergio e dall'Avv. Amodio Pasquale, con domicilio eletto in Salerno, piazza Coppola Onofrio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8618/9/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK040101547/2016.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 26009/2021 — snciv · Corte di Cassazione: TO sul ricorso iscritto al n. 3465/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Centro Studi Danza e Movimento Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dal Dott. Picariello Sergio e dall'Avv. Amodio Pasquale, con domicilio eletto in Salerno, piazza Coppola Onofrio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8618/9/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK040101547/2016.

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta detrazioni e rimborsi assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 3465/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Centro Studi Danza e Movimento Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dal Dott. Picariello Sergio e dall'Avv. Amodio Pasquale, con domicilio eletto in Salerno, piazza Coppola Onofrio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8618/9/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK040101547/2016.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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