Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but no formal request for settlement was filed, nor was a denial issued. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished if neither party requests the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, with procedural costs remaining with the party who advanced them.
Parole chiave
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( 7 Sci ')c-f LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO 2599Y• 2ì sul ricorso iscritto al n. 15662/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Assimoco S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Gino Bartalini, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1107/12/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB067M00891/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presid.ene - • DEPOSITATO IN CA caLERIA'l