Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the administrative authority did not deny the definition, triggering the automatic expiration clause. Consequently, the court ruled the process ended without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing if no party exercises the right to fix the date, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29019/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cavallin Carmen, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amato Carlo e Marini Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 903/5/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6X013M00459.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICH ARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 451; 2 ozi ( Il Presicrx_ DEPOSITATO IN