Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary simplified settlement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished due to the taxpayer's voluntary submission of a simplified settlement request. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer had fulfilled all payment obligations and no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying controversy no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer voluntarily requests a simplified tax settlement and pays the due amount, the judicial process extinguishes automatically if no party requests a hearing within the prescribed term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 18592/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Coletti Giuseppe, Coletti Paolo e Coletti Francesca, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Pisapia, e 2 con domicilio eletto in Cava de' Tirreni (SA), piazza G. Avigliano, n. 10, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 341/23/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2012/003/SC/000000891/0/001.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre Che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del 'd.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN1t IL PROCESSO Roma 2023 Il Presnt_ DEPOSITATO IN CMNLERfA V 7 Oggi, -