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Decreto — n. 25983/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 25983/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for settlement by December 31, 2020, despite the existence of relevant documentation. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes automatically if neither party requests a settlement within the statutory period, unless an urgent hearing is subsequently fixed.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement request deadline D.L. 119/2018 procedural termination tax agency dispute assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

5-7- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRET2 5 9 7, I sul ricorso iscritto al n. 13537/2013 R.G. proposto da 21 Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ataf Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, con domicilio eletto a Roma, viale XXIV Maggio n. 43, presso lo Studio dell'Avv.

Paolo Puri; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 20-35-12, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. R5J030300191, R5J030300192, R5J030300193, R5J030300194, R5J030300195 e R5J030301438. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i 072 DEPOSITATO IN CA LENA oggi, ....... ..... . ... li cAncelliere Massimi