Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25820/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of internal hearing for harmonized tax assessments under EU law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25820/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that accepted an appeal by the Revenue Agency. The taxpayer argued that the tax authority violated procedural rights by failing to hold an internal hearing before making an analytical assessment of business income. The court ruled that for harmonized taxes governed by EU law, such a hearing is mandatory, but the taxpayer must prove the arguments they would have raised were not merely pretextual. Since the taxpayer failed to demonstrate a substantive violation of this specific procedural requirement, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39, comma 1, lett. d) DPR n. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In harmonized taxes, the lack of an internal hearing renders the act invalid only if the taxpayer proves the omitted arguments were not pretextual and violated good faith.

Parole chiave

Generato dall'IA
harmonized taxes internal hearing procedural invalidity EU law application tax assessment appeal indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39, comma 1, lett. d) DPR n. 600/1973
Considerato che con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 39, primo comma, lett.d) del DPR n..
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
241/1990, con riferimento all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c in relazione all'omesso espletamento del contraddittorio èndoprocessuale; che con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell'art.
Art. 38, comma 7, DPR n. 600/1973

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21041/2014
Class. 22746/2015
Cass.21041/2014; Class. 22746/2015); che gli altri motivi sono tutti riferiti al merito dell'accertamento, alla valutazione delle prove, ed all'accertamento di circostanze di fatto, riservati al giudice del merito e non proponibili in sede di legittimità.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6563-2015 proposto da: CAPALDO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 71 E/0 DOTT. FALCONT) presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 4505 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 8488/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 08/10/2014;

»udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO; Rilevato che: con sentenza n. 8488/23/14 pubblicata ill'8 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 361/10/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Capaldo Antonio avverso l'avviso di accertamento n. TF7010304400/2011 emesso nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e con il quale era stato rideterminato il reddito di impresa per l'anno d'imposta 2007 in € 87.531,00 a fronte di € 13.639,00 dichiarati con conseguente rideterminazione di IRPEF, IRAP ed IVA, sulla base di accertamento analitico induttivo; che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l'accertamento in questione era basato sugli stessi dati forniti dal contribuente esercente l'attività imprenditoriale di meccanico riparatore di autoveicoli, e che da tali dati erano emerse incongruenze e anomalie sia con riferimento agli indicatori economici indicati negli studi di settore, sia in riferimento ad altri dati oggettivi che rendono inverosimili i ricavi dichiarati, per cui non necessitava alcun contraddittorio endoprocessuale come affermato dal giudice di primo grado; che Capaldo Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi; che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto alcuna attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 39, primo comma, lett.d) del DPR n.. 600/1973, dell'art. 62 sexies D.L. n. 331/93, convertito con modifiche con legge 427/1993, degli artt. 5, 6, 7 e 10 e 12 della I. n. 212/200, nonché degli artt. 7 e 21 della 1. n. 241/1990, con riferimento all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c in relazione all'omesso espletamento del contraddittorio èndoprocessuale; che con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 39, primo comma, lett.d) del DPR n.. 600/1973, dell'art. 62 sexies D.L. n. 331/93, convertito con modifiche con legge 427/1993, sotto un ulteriore profilo, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in riferimento alle presunzioni considerate ai fini della determinazione del maggior reddito presunto; che con il terzo motivo si assume ancora violazione dell'art. 39, primo comma, lett.d) del DPR n.. 600/1973, dell'art. 62 sexies D.L. n. 331/93, convertito con modifiche con legge 427/1993, sotto un ulteriore profilo, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al presunto comportamento aziendale antieconomico; che con il quarto motivo si lamenta ancora violazione dell'art. 39, primo comma, lett.d) del DPR n.. 600/1973, dell'art. 62 sexies D.L. n. 331/93, convertito con modifiche con legge 427/1993, sotto un ulteriore profilo, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione ad un ultimo aspetto, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione alla mancata considerazione della ridotta capacità lavorativa del contri beute attuale ricorrente; con il quinto motivo si lamenta violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento al calcolo del reddito presunto accertato; che il primo motivo riferito all'omesso contraddittorio endoprocessuale é infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".

Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzali, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l'obbligo del contraddittorio enddprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale "l'articolo 38, comma 7, d.p.r. 600173 (come modificato dall'art. 22, comma I, di. 78/2010, convertito in 1. 12212010), in tema di accertamento sintetico".

Nella specie, è pacifico che si vede in ipotesi di accertamento notificato "nel 2011", ma per L'anno d'imposta 2007, in relazione al quale non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010, convertito in 1.122/2010. Invero„ Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli "accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione' non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto" e quindi la norma ha effetto dal periodo d'imposta 2009 (cfr.

Cass.21041/2014; Class. 22746/2015); che gli altri motivi sono tutti riferiti al merito dell'accertamento, alla valutazione delle prove, ed all'accertamento di circostanze di fatto, riservati al giudice del merito e non proponibili in sede di legittimità. Inoltre il quarto motivo è inammissibile anche sotto il profilo dell'irrilevanza: il documentato stato di invalidità del ricorrente, infatti, non rileva ai fini fiscali in quanto il motivo dell'assunzione dei dipendenti non può rilevare ai fini del calcolo del reddito per il quale rileva, invece, la congruità delle entrate in relazione alle spese senza che assuma alcun rilevo il motivo per il quale tali spese vengono sostenute; che nulla si dispone sulle spese non avendo la parte vincitrice svolto alcuna attività difensiva. eli e tc( e"tt-