Italian court dismisses tax appeal regarding unreported VAT credit transfer between distinct legal entities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision denying a VAT credit transfer. The taxpayer argued that a VAT surplus from a former limited liability company should be carried forward to his sole proprietorship, but the tax authority had previously granted a partial relief on the amount. The court held that the credit was never declared in the former company's final accounts and was not mentioned in its dissolution documents, making it unusable by the new business entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A VAT credit surplus from a dissolved company cannot be automatically transferred to a successor sole proprietorship if the credit was never declared in the final accounts or mentioned in the dissolution act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29200/2015 R.G. proposto da Natale Gerardo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Rosania e Massimiliano Moscariello, con domicilio eletto in Roma, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Dattolo, presso la quale è domiciliata in Avellino via degli Imbimbo n. 8/B, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 4181/4/15, depositata il 6 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Natale Gerardo impugnava la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate, e notificata da Equitalia Sud Spa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione al Mod. Unico 2010 per l'anno 2009, per una maggiore imposta Irpef e per l'omesso versamento della maggiore Iva in conseguenza del riporto di una eccedenza Iva del 2007, disconosciuta dall'Ufficio per l'omessa e ultratardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Il contribuente contestava la validità della notifica e la legittimità della cartella e nel merito deduceva che: il credito traeva origine da una eccedenza d'imposta del 1999 maturata dalla società Panificio Natale di Natale Gerardo & C. Snc, esposta nel 2000 e nel 2001, omessa nel 2002, per essere poi nuovamente riportata nelle annualità dal 2003 al 2005; nel 2005 la società si era trasformata nella ditta individuale Natale Gerardo, la quale, nel 2006, aveva riportato il suddetto credito d'imposta, operazione poi nuovamente effettuata per le annualità fino al 2010; l'Agenzia delle entrate, dopo aver segnalato l'esistenza di errori sulla dichiarazione Unico 2010, aveva disposto lo sgravio delle somme„ pari ad C 49.842,64, iscritte a ruolo "ravvisando un credito Iva anni precedenti riconosciuto personalmente"; successivamente l'Ufficio, peraltro, aveva proceduto ad iscrivere a ruolo l'importo di C 30.054,00, ossia lo stesso asseritamente già sgravato.
La Commissione tributaria provinciale di Avellino, disattese le eccezioni sulla legittimità della cartella, riteneva fondato il ricorso nel merito. La sentenza era riformata dal giudice d'appello, secondo il quale il credito proveniente dalla precedente cessata società, che neppure lo aveva esposto in sede di liquidazione, non era utilizzabile dall'impresa individuale, diversa rispetto alla prima, e che mai lo régiposto nelle dichiarazioni fino al 2008. - Natale Gerardo propone ricorso per cassazione con due motivi. L'Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa resistono con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, 2498, 2500 septies, 2559 e 1236 c.c. per aver la CTR ritenuto la società Panificio Natale Gerardo Snc cessata senza considerare che l'impresa individuale Natale Gerardo era succeduta nelle relative attività, ivi compreso, dunque, il credito Iva già alla prima spettante, irrilevante la sua mancata indicazione in sede di liquidazione.
2. Il motivo è inammissibile non cogliendo la ratio della decisione. 2.1. La CTR, infatti, dopo aver esordito che «l'appello si sostanzia sul fatto di riconoscere o meno il credito Iva in capo alla ditta Natale Gerardo che ha continuato di fatto l'attività della precedente società», rileva, in primo luogo, che dell'asserito credito in capo alla società non vi è alcuna prova poiché «agli atti del processo nulla si dice o riferisce in ordine alla esistenza ie/o cessione del credito Iva» e che, anzi, di esso neppure «ne è fatta menzione nell'atto di scioglimento della società».
Il giudice d'appello, in secondo luogo, nell'esaminare il "riporto di detto credito" evidenzia che «per l'anno 2005, anno di inizio dell'attività del sig. Natale Gerardo, non se ne è fatta alcuna menzione in quanto nessuna dichiarazione è stata fatta dal titolare della ditta. Pari silenzio per l'anno d'imposta 2006. Detto credito per l'importo di C 30.054 appare nell'Unico 2008 e negli anni a seguire. Dichiarazioni che peccano di ritardo e quindi considerazione essendo state inoltrate oltre i 90 gg. di tolleranza». 2.2. La CTR, dunque, fonda la propria decisione su un duplice rilievo:
a) non vi prova del credito in capo alla Panificio Natale Gerardo Snc;
b) il credito, in ogni caso, non è mai stato esposto nelle dichiarazioni perché omesse o tardive. Da tutto ciò ha derivato che «il sottaciuto credito Iva nell'atto di scioglimento della società "Panificio Natale Snc" non possa essere utilizzato "sic ed simpliciter" nella contabilità di altra ditta "Natale Gerardo", diversa dalla prima e con partita Iva diversa». 2.3. Rispetto a tale fondamento resta dunque privo di ogni rilievo la circostanza che la CTR abbia escluso che il passaggio tra la Snc e l'impresa individuale fosse riconducibile ad una trasformazione o ad una successione tra soggetti distinti, nessun credito risultando esistente e, in ogni caso, attesa la reiterata omessa presentazione delle dichiarazioni.
3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, costituito dall'esistenza di un pregresso provvedimento di sgravio adottato dall'Agenzia delle entrate, comprovante l'esistenza del credito. 3.1. Il motivo è inammissibile. La doglianza oltre che carente in punto di autosufficienza - non avendo il contribuente riprodotto né l'atto di sgravio, non potendosi apprezzare la sovrapponibilità del relativo credito, riferito al 2002, rispetto a quello oggetto della ripresa, né, comunque, le pregresse dichiarazioni, che ne attesterebbero la continuità - non è decisiva poiché non suscettibile di incidere sulla ratio della decisione che, come su evidenziato, ha ritenuto fondante l'omessa presentazione delle dichiarazioni Iva.
4. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna 1\latale Gerardo al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessive C 3.500,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento delle spese a favore di Equitalia Sud Spa, che liquida in complessive C 3.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12 aprile 2021 Il