Cassation court allows taxpayer's appeal regarding payment demand nullity due to failure to examine notification evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially accepted Equitalia Sud's appeal against a Regional Tax Court decision regarding Alberto Fattori's tax dispute. The taxpayer argued the lower court ignored evidence proving regular notification of payment demands, while Equitalia contended the demands were valid. The court ruled that the lower court erred by failing to assess whether the payment demands were merely invitations rather than independent enforceable acts, as the underlying tax assessments had not been contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The lower court must examine evidence regarding the nature of payment demands; if underlying assessments are unchallenged, the demand is merely an invitation and cannot be independently appealed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3671 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Equitalia sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Puri, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, via XXIV maggio n. 43; - ricorrente- contro Fattori Alberto, res. in Rignano Flaminio n. 22/A; -intimato- Comune di Morlupo, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Morlupo (RM), via Domenico Benedetti, n. 1; -intimato- Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Largo Chigi, n. 5; -intimata- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21; -intimata- Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale /dell'Abruzzo], depositata in data 12 giugno 2014, n. 3896/9/14; sentita la relazione svolta dal consigliere Sa lvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 101rai 2021.
Fatti di causa. Alberto Fattori impugnava il sollecito di pagamento, notificatogli il 23 giugno 2010, fondato su alcune cartelle di pagamento variamente riguardanti ICI, tassa automobilistica, Irpef, contributi INPS e IVA, non corrisposti. Il ricorso del contribuente veniva accolto in parte; nel relativo giudizio Equitalia Sud non si costituiva. Il successivo appello erariale veniva rigettato. Equitalia Sud ha affidato il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi; si è costituita ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p..c., l'Agenzia delle Entrate.
Ragioni della deciisione. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CTR trascurato di considerare la documentazione depositata da Equitalia Sud s.p.a., attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza in violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR acriticamente trascurato, aderendo in modo apodittico alle conclusioni della CTP, la circostanza della regolare notifica delle cartelle di pagamento "sottese al sollecito di pagamento", tralasciando l'esame della documentazione versata in atti dall'agente della riscossione. I primi tre motivi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono.
Le prime due censure si soffermano sull'adlombrata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, aspetto trascurato dal giudice d'appello; il terzo motivo pone in luce la non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto pedissequo alle cartelle qual è, nella prospettazione agenziale, il sollecito di pagamento. Il fatto rappresentato dall'intervenuta ritualità della notifica delle cartelle è decisivo, in quanto ne discende il perimetro di impugnabilità dell'atto che si pone a valle di esse, in est del sollecito di pagamento. Va premesso che la deduzione dell'intervenuta notifica delle cartelle presupposte dal sollecito di pagamento costituisce mera difesa, e non eccezione in senso tecnico, nel giudizio di impugnativa del medesimo (con riferimento all'iscrizione ipotecaria, ma con argomentazioni mutuabili v.
Cass. n. 14486 del 2013). Invero, nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel predetto grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ridorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 12008 del 2011).
L'impugnabilità del sollecito di pagamento - esclusa con il terzo mezzo di ricorso -costituisce, a sua volta, questione rilevabile d'ufficio e non eccezione a cura di parte soggetta al regime delle preclusioni previste dalla disciplina del processo tributario. Attiene infatti all'ammissibilità stessa dell'impugnazione, di talché l'agente della riscossione contumace in primo grado ne ha legittimamente fatto, in sede d'appello, oggetto di censura in sede volta a far dichiarare che l'atto notificato non era soggetto ad impugnazione. Ora, il sollecito di pagamento ha natura ontologicamente non impositiva, ma di mero invito o stimolo, qualora si palesi riproduttivo del contenuto delle cartelle di pagamento che ne sono alla base.
La CTR ha omesso di vagliare detto profilo essenziale. Eppure, a tenore dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 è preclusa l'impugnazione del sollecito di' pagamento, a causa della definitività acquisita dalle cartelle che lo sorreggono e lo giustificano, quali atti presupposto, ove delle stesse dovesse reputarsi documentata la rituale e tempestiva notifica Posto, in altri termini, che le cartella di pagamento non oggetto d'impugnazione da parte del contribuente avevano la funzione di portare a conoscenza del destinatario l'importo e la causa della pretesa tributaria, il predetto avrebbe dovuto pregiarsi di impugnarle, quali atti autonomamente impugnabili, per fare valere la non debenza delle somme richieste.
È infondato, invece, il quarto motivo, perché non vi è "conversione" in decennale dell'originario termine di prescrizione che contrassegna il credito. Come chiarito da questa Corte in più occasioni, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Cass. n. n. 11760 del 2019;
Cass., sez. un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 12200 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento ai primi tre motivi, disatteso il quarto. La causa va rimessa alla CTR del Lazio per un nuovo esame - alla luce dei principi sopra espressi - nonché per la regolazione delle spese del giudizio Per questi motivi La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le regolazione delle spese del giudizio