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Ordinanza — n. 25800/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to successful simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25800/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished after the taxpayer submitted proof of a simplified settlement agreement and payment. The taxpayer presented documentation confirming the request for simplified resolution under specific 2018 decree articles, including proof of payment for all disputed tax notices. Since neither party requested a formal hearing within the statutory deadline and no objection to the settlement was raised, the court ruled the proceedings terminated without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7, comma 13 of D.L. n. 119/2018; If a taxpayer submits proof of a simplified settlement agreement and payment within the deadline, and no party requests a hearing, the tax proceedings are extinguished.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax dispute extinguishment payment proof submission deadline compliance Cassation procedure indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7, comma 13 of D.L. n. 119/2018
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12461-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 5162 MENNUNI ROSANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSANTONIA MENNUNI; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 247/2013 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 12/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2020 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; Ritenuto che: l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata daecce, n. 247/25/13 depositata il 12 novembre 2013, con la quale è stato accolto sia l'appello principale dell'Ufficio, sia quello incidentale della contribuente Rosantonia Mennuni, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento ad essa notificati per IVA, IRPEF ed IRAF' in relazione agli anni 2005/2008; la contribuente ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

Considerato che: la contribuente ha depositato in data 25 settembre 2020 documentazione attestante la presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, con la prova del versamento di quanto dovuto, con riguardo a tutti gli avvisi di accertamento oggetto della lite (TVK011004948/2010; TVK011005058/2010; TVK011005130/2010 e TVK011005167/2010); nessuna delle parti ha presentato entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazione ai sensi del comma 13 del citato art. 6 d.l. n. 119/18, né risulta intervenuto diniego della definizione; pertanto, ai sensi del medesimo comma 13 cit., il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2020 e il l3 -settembre 2021. Il Presiden