Sentenza — n. 25792/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiterio distintivo che privilegia la destinazione ad at- tività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza di- mensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo. Con circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’ente finanziario ha precisato che «Quanto alle strutture di sostegno degli aerogenera- tori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25792/2021 — snciv · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considera- zione della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubbli- ca difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Testo completo
iterio distintivo che privilegia la destinazione ad at- tività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza di- mensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo. Con circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’ente finanziario ha precisato che «Quanto alle strutture di sostegno degli aerogenera- tori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale.
Le caratteristiche tipologico- costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i ca- ratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determina- zione della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, ai 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 36103/2019 Numero sezionale 301/2021 Numero di raccolta generale 25792/2021 Data pubblicazione 22/09/2021 sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 10 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argo- mento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e tra- sformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare». 3.1 L'interpretazione della normativa operata dall'Amministra- zione finanziaria, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, non è condivisa dal Collegio.
A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, l. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo pro- duttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i ma- nufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che inte- ressa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina intro- dotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuo- ri dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (resi- dua) utilità produttiva/reddituale.
E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valu- tazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispet- to al processo produttivo. Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi al- la costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, mac- 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 36103/2019 Numero sezionale 301/2021 Numero di raccolta generale 25792/2021 Data pubblicazione 22/09/2021 chinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produt- tivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o struttu- ralmente connesse al fabbricato; venendo, ai fini della stima di- retta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo la normativa vigente l’esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali al- lo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell’immobile.
Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurispru- denziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento speci- fico alla torre di sostegno (Cass. n. (Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021), ritenendo che il legislatore abbia sottratto dal carico impo- sitivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività pro- duttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla ri- levanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n. 21462/2020, cit.).
E’ rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eoli- ca, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «fun- zione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettri- ca» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «compo- nente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzio- ne di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'e- nergia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la tor- 8 F i r m a t o D a :
U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 36103/2019 Numero sezionale 301/2021 Numero di raccolta generale 25792/2021 Data pubblicazione 22/09/2021 re risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.
Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico al- lo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, immune da censure in sede di legittimità, nonché conforme ai suindicati principi. La CTR ha, difatti, accerta- to, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una compo- nente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considera- zione della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubbli- ca difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimi- tà. Così deciso in Roma, 8 settembre 2021. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Rita Russo Domenico Chindemi 9 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O