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Ordinanza — n. 25625/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to loss of standing after lawyer declares cessation of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25625/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer's lawyer declared the cessation of the dispute, resulting in a loss of standing. Although the tax authority attempted to participate via a late filing rather than a formal counterclaim, the court ruled the lawyer's declaration extinguished the necessary interest for the case to proceed. Consequently, the appeal was rejected as the legal interest required to sustain the litigation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The declaration by a party's representative of the cessation of the subject matter of the dispute, while not extinguishing the process, renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest.

Parole chiave

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cessation of dispute loss of standing tax appeal inadmissibility lawyer declaration lack of legal interest accoglimento parziale del contribuente adesione tardiva decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 370 c.p.c.
Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c.
Art. 372, second comma, c.p.c.
9601/2021) - non gode delle garanzie che l'art art. 372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass.
art. 370 c.p
Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. I, n. 9672/2021
Cass. sez. I, n. 9672/2021, n.
Cass. sez. I, n. 9601/2021
Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014
Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12180/2015 R.G. proposto da Senape Gaetano, con l'avv. Giuseppe Stiscia e con domicilio eletto presso lo studio del rag. Vincenzo Castellano, sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 176/B - ricorrente - contro ,66-( Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., 1»22- rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, Sez. staccata di Salerno, n. 9124/12, pronunciata il 06 ottobre 2014 e depositata il 24 ottobre 2014, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Co:

Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c. ma a mezzo di semplice e tardivo "atto di costituzione" depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all'insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr. Cass. sez. I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) - non gode delle garanzie che l'art art. 372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass.

S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 - 01).

2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 - 01). PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso in Ro