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Ordinanza — n. 25615/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to self-annulment of tax notices, ending the dispute without merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25615/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ended and ordered the parties to share litigation costs. The tax agency had previously annulled the tax assessment notices in self-help regarding the taxpayer's role as a receiver for foreign bookmakers. Consequently, the court found no need to rule on the substantive legal arguments because the underlying tax liabilities were already voided.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 66, lett. a) e b) legge n. 220 del 2010; Art. 1 e 3 d.lgs. n. 504 del 1998: When tax assessment notices are annulled in self-help, the court must declare the subject matter ended and allocate costs.

Parole chiave

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tax self-annulment cessation of dispute tax receiver status Cassation procedure litigation costs allocation tassa sulle case da gioco giuoco e scommessa imposta sui profitti derivanti da partecipazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 66, lett. a) e b) legge n. 220 del 2010
la CTR fondava il proprio convincimento sulla base dell'interpretazione dell'art. 1, comma 66, lett.
Art. 1 e 3 d.lgs. n. 504 del 1998
la CTR fondava il proprio convincimento sulla base dell'interpretazione dell'art. 1, comma 66, lett.
Art. 11 preleggi

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 27/18
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27433 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; • - ricorrente - contro MALVISI MAURIZIO, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'Avv. Luca Camporeale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pilo Albertelli; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1081/13/16 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna depositata il 20.4.2016, non notificata; udita nella camera di consiglio del 13.05.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati; rilevato che: con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha accolto l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva rigettato il ricorso proposto da Maurizio Malvisi avverso avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009 per la mancata corresponsione dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998; tale imposta sarebbe stata dovuta dal contribuente, per la gestione dei concorsi e pronostici per conto dei bookmakers esteri Stanley International Betting e Goldbet Sportwetten; . la CTR fondava il proprio convincimento sulla base dell'interpretazione dell'art. 1, comma 66, lett.

b) legge n. 220 del 2010 (norma interpretativa dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998) sostenendo che il contribuente non poteva, sulla base del contratto stipulato con i bookmakers stranieri, essere considerato «gestore» di concorsi, pronostici e scommesse in quanto operava come semplice ricevitoria; la norma citata ha chiarito che sono soggetti passivi di imposta tutti coloro che, anche in assenza di concessione ministeriale o provvedimenti autorizzativi dell'Amministrazione dei Monopoli, gestiscono con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere; il soggetto per conto del quale viene esertitata l'attività è individuato come soggetto coobbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni; la CTR ha escluso la legittimità della retroattività della disposizione interpretativa avendo la medesima un contenuto inuovativo; conseguentemente ha accolto i rilievi della contribuente e compensato le spese; 2 • avverso la sentenza di secondo grado, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo di censura con il quale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 66, lett.

a) e b) legge n. 220 del 2010 e degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 504 del 1998, nonché dell'art. 11 preleggi; ha resistito il contribuente depositando controricorso; l'Agenzia ha depositato atti di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento per i quali è causa; considerato che: gli avvisi di accertamento oggetto di causa relativi all'attività svolta dal contribuente per conto dei due bookmakers esteri, giusta produzione documentale consistente nei diversi atti assunti spontaneamente dall'Amministrazione ritualmente prodotti, sono stati oggetto di annullamento in autotutela dall'agenzia fiscale emittente avendo riguardo all' intera posizione della ricevitoria che viene qui in considerazione; deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere stante l'evidente carenza di interesse ad una pronuncia nel merito; le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, posto che detta causa di composizione della controversia è intervenuta, nelle more di questo giudizio, con provvedimenti espressamente adottati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/18 ed in particolare alla decisione ivi contenuta di «declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo I, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) e dell'art. I, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di - stabilità 2011)", nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione»;

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese tra le parti.