Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25613/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on cost deduction, ruling burden of proof for business necessity lies with taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25613/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal's decision regarding the deductibility of business costs. The taxpayer argued that the lower court erred by requiring documentary falsity to deny cost certainty, while the Revenue Agency contended the costs lacked proven business necessity. The court held that the burden of proving the business connection and existence of expenses rests solely on the taxpayer, not the tax authority, leading to the case's remittal for re-examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 109 c. 5 TUIR; Art. 2697 c.c.: The burden of proving the business necessity and existence of expenses for tax deduction rests exclusively on the taxpayer, who must demonstrate the factual basis and specific destination of the costs to the enterprise.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax deduction costs business necessity proof taxpayer burden of proof documentary evidence tax Italian tax law contenzioso tributario validità della tassazione fiscale tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109 c. 5 TUIR
Art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992 per avere la CTR reso motivazione sostanzialmente inesistente; - il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell'art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992, ancora con riferimento all'art.
Art. 2697 c.c.
per avere il giudice dell'appello non esposto le ragioni per cui i rilievi sono stati ritenuti infondati, senza indicare neppure su quali dei documenti del contribuente si sia formato il suo convincimento; - il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 7 c. 3 d. Lgs. n. 546 del 1992
26802 del 25/11/2020); - alla luce delle considerazioni sopra svolte, che portano all'accoglimento dei primi quattro motivi, il quinto motivo, che si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 c. 3 d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.
art. 2697 c.c
per avere il giudice dell'appello non esposto le ragioni per cui i rilievi sono stati ritenuti infondati, senza indicare neppure su quali dei documenti del contribuente si sia formato il suo convincimento; - il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 13/02/2015
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5079 del 28/02/2017
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5106/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura sog Generale dello Stato; - ricorrente - 1)0z0 Contro C.I.A. COOPERATIVA INDUSTRIA AUGUSTA a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Vaccaro (PEC giuseppe.vaccaro@avvocatisiracura.legalmail.it) e con domicilio eletto presso l'avv.

Antonino Dierna in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 116 (PEC antonino.dierna@ordineavvocatiroma.orq) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 1172/16/14 depositata il 07/04/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 16/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio e pertanto confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per irpeg, iva e irap 2003, relativamente all'indeducibilità dei costi e all'indetraibilità dell'iva indicati nella fattura n. 3 del 28/02/2003; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso la società contribuente;

Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 109 TUIR, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il requisito della certezza ex lege richiesto per la deducibilità dei costi potesse esser ritenuto assente solo in caso di falsità della documentazione contabile (nel caso la fattura) utilizzata dal contribuente per dedurne la prova; - il secondo motivo censura la sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 36 d.

Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR reso motivazione sostanzialmente inesistente; - il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell'art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992, ancora con riferimento all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello non esposto le ragioni per cui i rilievi sono stati ritenuti infondati, senza indicare neppure su quali dei documenti del contribuente si sia formato il suo convincimento; - il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che l'onere di depositare il PVC in giudizio incombesse sull'Ufficio, mentre ne era gravato il contribuente poiché questi (e non Cons. Est.

Roberto Succio - 2 l'Amministrazione Finanziaria) invocava circostanze a lui favorevoli da provarsi con tal produzione; - i motivi, strettamente connessi tra di loro al punto da costituire profili diversi di una sola censura, possono esaminarsi tutti congiuntamente; - risulta infatti che l'Ufficio abbia contestato la mancanza di adeguata • documentazione degli elementi negativi di reddito non per negare l'esistenza dei costi, ossia la loro effettività, perché li riteneva inesistenti, ma per evidenziare come proprio la mancanza di adeguata documentazione non consentisse di verificare l'inerenza all'attività dell'impresa; - può infatti ben verificarsi che un costo, della cui esistenza soggettiva e oggettiva non dubiti l'Ufficio, sia ritenuto dall'Amministrazione Finanziaria semplicemente non provato quanto all'inerenza, o non del tutto provato nel suo intero ammontare riguardo a tal profilo che ne consenta la deducibilità, o ancora non provato quanto sempre all'inerenza in quanto i documenti che lo attestano non sono ritenuti adeguati (basti pensare alla documentazione di costi con documentazione extracontabile, diversa dalle fatture, che generalmente può non ritenersi sufficiente a dar prova di quanto dedotto); venendo al caso di specie, ben può essere - ed è oggetto di accertamento e valutazione di fatto del giudice del merito - che a fronte di mere indicazioni e apposizioni contabili, di per sé non sospette né tantomeno inattendibili, a fronte degli approfondimenti istruttori dell'Ufficio non siano stati forniti documenti atti a confermare che quei costi apposti in contabilità, dei quali le scritture contabili informano solo quanto agli importi e ai soggetti che hanno ceduto i beni e prestato i servizi, siano relativi a operazioni inerenti; - quindi, ben può l'Ufficio contestare l'inerenza del costo sotto il profilo della mancata prova di tal requisito causata dalla mancata produzione nel procedimento o nel processo della documentazione probante; - e così è avvenuto nel presente caso: come indica parte controricorrente trascrivendo l'avviso di accertamento (pag. 3 del controricorso), il rilievo quanto ai costi riguardava il difetto di Cons. Est.

Roberto Succio - 3 documentazione degli stessi (pag. 3 quart'ultima riga e prime righe di pag.

4) in quanto non risultando in atti detta documentazione non era provata l'inerenza dei costi; invero, una delle fattispecie concrete, si evince sempre da tal trascrizione, era quella - sostanzialmente "di scuola" - in cui il contribuente indica nel conto economico costi cospicui "per fatture da ricevere" dei quali deduce l'importo, salvo poi non esser in grado a richiesta dei verificatori di esibire fatture idonee, per forma e contenuto, a dimostrarne che tali fatture riguardavano costi 'inerenti in quanto connessi con l'attività d'impresa; - pertanto, la sentenza è sul punto cassata con rinvio al giudice dell'appello che dovrà verificare se dalla documentazione prodotta dal contribuente si evinca o meno la certezza della sussistenza, quanto ai costi ivi indicati ai fini dell'imposizione reddituale, del requisito dell'inerenza di cui all'art. 109 c. 5 TUIR; - infatti, alla deduzione dei costi ai fini dell'imposizione reddituale vanno applicati i principi indicati da questo Giudice della Legittimità (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018) rilevanti anche ai fini iva, sotto tal profilo, in forza dei quali ai fini della detrazione di un costo e come dell'iva relativa, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato; - con riferimento poi alla censura di cui al quarto motivo, relativa alla mancata esibizione del pvc, in questo caso dalla lettura della sentenza impugnata si evince come in questo caso non fosse, sotto tal profilo, in discussione la prova della pretesa impositiva, per la quale effettivamente è necessaria la produzione in giudizio del processo verbale in parola, ma la sussistenza dei requisiti deducibilità dei costi; - detto onere probatorio grava in capo a chi invoca la deduzione, ossia al contribuente, anche in forza dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. applicabili anche al processo tributario (tra le molte, vedasi Cass.

Cons. Est. Roberto Succio - 4 Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 13/02/2015; Sez. 5, Sentenza n. 5079 del 28/02/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020); - alla luce delle considerazioni sopra svolte, che portano all'accoglimento dei primi quattro motivi, il quinto motivo, che si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 c. 3 d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di tener conto della circostanza relativa all'avvenuta produzione del PVC in oggetto in altri giudizi connessi oggettivamente e soggettivamente con quello di cui ci si occupa, giudizi trattati alla stessa data e ben avendo potuto il giudice dell'appello far ricorso ai poteri istruttori ex art. 7 d.

Lgs. n. 546 del 1992, è assorbito; - la sentenza è quindi cessata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie i primi quattro motivi di ricorso; dichiara assorbito il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicil