Ordinanza — n. 25473/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 10237/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - ricorrente - contro Taborchi Bernardetta (C. F. TBRBNR51C63D786G), Equitalia Centro s.p.a. (C.F.) in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza n. 366/16/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il giorno 24 febbraio 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25473/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre non hanno spiegato difese la contribuente e l'agente della riscossione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 16, comma 5, e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo la commissione tributaria regionale ritenuto "improcedibile" l'appello proposto dalla ricorrente, nonostante il rispetto del termine di legge c.d. breve per impugnare la statuizione di primo grado. 1.1.
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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 10237/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - ricorrente - contro Taborchi Bernardetta (C. F. TBRBNR51C63D786G), Equitalia Centro s.p.a. (C.F.) in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza n. 366/16/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il giorno 24 febbraio 2014.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Bernardetta Taborchi impugnò con separati ricorsi la cartella di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo, notificati da Equitalia Cerit s.p.a., a seguito di un controllo automatizzato relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2005. I ricorsi, previa loro riunione, vennero accolti entrambi in primo grado; proposti separati appelli dall'Agenzia delle entrate e da Equitalia Cerit s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza depositata il 24 febbraio 2014, riuniti i gravami, dichiarò improcedibile quello proposto dall'Agenzia ed accolse invece quello di Equitalia.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre non hanno spiegato difese la contribuente e l'agente della riscossione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 16, comma 5, e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo la commissione tributaria regionale ritenuto "improcedibile" l'appello proposto dalla ricorrente, nonostante il rispetto del termine di legge c.d. breve per impugnare la statuizione di primo grado. 1.1.
Il motivo è manifestamente fondato. È incontroverso che il termine c.d. breve per proporre appello avverso la sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, a seguito della notifica della detta pronuncia curata dalla contribuente, scadeva il giorno 4 luglio 2010. È altresì cosa nota che il 4 luglio 2010 era dì festivo (domenica) e dunque - ai sensi dell'art. 155, comma quarto, c.p.c. - tutti i termini processuali risultavano prorogati al successivo lunedì 5 luglio 2010. Ora, va ricordato che ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.l.gs. n. 546 del 1992, «Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione».
Dunque, poiché è documentato che il plico contenente il ricorso in appello venne consegnato dall'Agenzia delle entrate all'agente postale appunto il 5 luglio, per essere poi notificato alla destinataria il successivo 6 luglio, non v'è da dubitare della tempestività dell'appello proposto dalla prima, entro il c.d. termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, come prorogato ex lege. La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma,