Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by debtor's request for simplified settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer requested the simplified settlement procedure under the 2018 decree. Although the taxpayer had not yet fully paid the rateable debt, the court ruled that the judgment must be terminated upon the debtor's formal request to abandon the litigation. Consequently, the proceedings were closed without a substantive decision on the tax merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: When a debtor requests the simplified settlement procedure and commits to abandoning the lawsuit, the cassation judgment must be declared extinguished, even if full payment of the rateable debt has not yet occurred.
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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 11543/2014 R.G. proposto da Santomauro Stefania (C.F. SNTSFN78B64091D), rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Cicerone 49. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - controricorrente - avverso la sentenza n. 307/09/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il giorno 31 ottobre 2013.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. Ritenuto che Stefania Santomauro impugnò l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2006; che l'impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; che proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza resa il giorno 31 ottobre 2013, lo accolse; che avverso la detta sentenza Stefania Santomauro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate; che chiamata all'adunanza camerale del 17 ottobre 2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo su richiesta della ricorrente; che con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato di avere avanzato istanza per la definizione agevolata delle controversie pendenti, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, producendo copia delle quietanze di pagamento e concludendo perché sia dichiarato estinto il giudizio; che secondo l'orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980); che, pertanto, nel caso che ci occupa, in presenza di pagamenti rateali ancora in corso, può dichiararsi estinto il giudizio per rinuncia; che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Cass. 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, il