Court dismisses taxpayer appeal, ruling burden of proof for bank movements remains on the taxpayer despite lack of business activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax authority's appeal, quashing the regional commission's decision that had rejected the tax assessment. The taxpayer argued the commission erred by finding the bank movements illegal without sufficient justification, while the authority contended the taxpayer failed to prove the nature of the transactions. The court ruled that the taxpayer, as a commercial entity, bears the burden to demonstrate the specific causes for all bank withdrawals and deposits, regardless of whether they conducted the declared business activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 DPR 600/1973; Art. 51 DPR 633/1972: The taxpayer bears the burden of proving the specific causes for bank movements to overcome the presumption of income, and failure to provide concrete evidence of deductible costs or beneficiaries results in the tax assessment standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 08179/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - ricorrente - Contro Brugnoli Alfredo (C.F. BRGLRD67P28A132E), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bongiovanni, elettivamente domiciliato presso lo studio BFC & Associati, in Roma via Latina 20. - controricorrente - avverso la sentenza n. 26/02/2012 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata il giorno primo dicembre 2012.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Alfredo Brugnoli impugnò l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, per l'anno 2013. Il ricorso venne accolto integralmente in primo grado con compensazione delle spese; proposto appello principiale dall'Agenzia delle entrate ed incidentale, sulle sole spese, dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con sentenza depositata il primo dicembre 2012, li respinse entrambi.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resiste con controricorso Alfredo Brugnoli. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la violazione dell'art. 32 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 51 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto illegittima la ripresa a tassazione, nonostante il contribuente non avesse fornito idonea giustificazione della movimentazione bancaria registrata sui suoi conti.
2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito affermato, in maniera insufficiente e contraddittoria, l'illegittimità dell'avviso impugnato, nonostante i gravi elementi indiziari forniti dall'Amministrazione. 2.1. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi fondati. È noto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (da ultimo, Cass. 16/07/2020, n. 15161).
Ora, dalla documentazione in atti, risulta che l'Amministrazione aveva posto a fondamento della ripresa a tassazione qui impugnata una rilevante movimentazione bancaria, registrata a fronte di redditi assai trascurabili denunciati dal contribuente, provenienti peraltro - per ammissione del medesimo - dalla sua attività di "affittacamere". Ha errato, pertanto, la commissione tributaria regionale nel ritenere che il Brugnaro avesse superato la suddetta presunzione a suo carico, solo perché era stata raggiunta la prova nel processo che - contrariamente a quanto emergeva dalla sua dichiarazione dei redditi -, il predetto non aveva svolto in concreto alcuna attività di "affittacamere" nel corso dell'esercizio oggetto di accertamento, restando comunque fermo l'onere del contribuente, nella sua veste di imprenditore commerciale, di dimostrare la reale causale di tutti i versamenti e prelevamenti registrati sui conti correnti a lui riconducibili.
3. In definitiva, accolti entrambi i motivi del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso