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Ordinanza — n. 25467/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal by dissolved company due to lack of valid power of attorney from non-existent legal representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25467/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant company had been dissolved and removed from the business register five years prior to filing the petition. The court found that the special power of attorney was signed by the former legal representative, Bernardino Montebovi, who was no longer a valid subject capable of acting in court at the time of the appeal. Consequently, the court ruled that the mandate was invalid due to the non-existence of the principal entity and the representative, ordering the former representative to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal filed by a dissolved company via a former legal representative is inadmissible because the mandate requires a principal subject currently existing and capable of standing in court.

Parole chiave

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dissolved company appeal invalid power of attorney non-existent legal representative cassation inadmissibility business register removal litigation costs allocation special procurator requirement procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7678/2015 R.G. proposto da: MONTEBOVI JUNIOR DI MONTEBOVI BERNARDINO & FIGLIO s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Remo Montone e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio alla via Benozzo Gozzoli n. 60; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5123/29/14 depositata in data 08/08/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accogliendo l'appello dell'Ufficio riformava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi a fronte dell'istanza di autotutela relativa alla mancata definizione di un accertamento con adesione relativo ad iva per l'anno di imposta 1991; sulla debenza di tal tributo si era formato il giudicato a seguito della sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento a suo tempo emessa; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a un solo motivo; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: - va preliminarmente presa in esame l'eccezione di inammissibilità proposta in controricorso relativa all'avvenuta cessazione della società ricorrente per incorporazione nella IMONT s.r.l. e conseguente cancellazione da registro imprese sin dal 18 febbraio 2010, ben cinque anni prima il conferimento della procura speciale a margine del ricorso per cassazione; - la stessa è fondata; - si evince infatti dalla visura camerale storica in atti il fatto di cui all'eccezione; esso è quindi documentalmente provato; - sul punto, questa Corte ritiene (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018) che il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un Cons. Est. Roberto Succio - 2 soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione; quanto alle spese, ritiene il Collegio che (Cass.

Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020) dal momento che per la proposizione del ricorso alla Corte di Legittimità occorre la procura speciale, non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto ex-rappresentante; in conclusione, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna alla rifusione delle spese è posta in capo al Bernardino Montebovi, già legale rappresentate della società cancellata; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso per cassazione della società; liquida le spese in euro 7.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico del suo ex-legale rappresentante Bernardino Montebovi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.