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Ordinanza — n. 25466/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25466/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25466/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4295/2015 R.G. proposto da EDILIZIA RESIDENZIALE s.a.s. di Siro Ferrari & c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Granata e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Fabio Alberici nel suo studio in Via delle Fornaci n. 38 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3420/07/14 depositata il 25/06/2014, non notificata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25466/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Roberto Succio - 2 statuizione sul motivo che lo precede, è assorbito in quanto irrilevante ai fini del decidere; - pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m., rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione sgravio fiscale successivo domanda d'asilo tardiva basi temporali dell'imposizione
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4295/2015 R.G. proposto da EDILIZIA RESIDENZIALE s.a.s. di Siro Ferrari & c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Granata e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Fabio Alberici nel suo studio in Via delle Fornaci n. 38 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3420/07/14 depositata il 25/06/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accogliendo l'appello dell'Ufficio dichiarava inammissibile in quanto tardivo il ricorso della società contribuente, con ciò risultando confermata la legittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per iva 2006; ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 L. n. 890 del 1982 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente che il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla CTP decorresse non dalla data di ritiro dell'atto da impugnarsi da parte della contribuente società presso l'ufficio postale (avvenuta in data 4 gennaio 2012) ma dalla diversa e precedente data (15 dicembre 2011) di deposito del plico contenente l'atto presso l'ufficio postale, data nella quale risulta anche data comunicazione di tal deposito al destinatario con rituale raccomandata; - il motivo è infondato; - la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019) che la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione; - il secondo motivo di ricorso, che si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972, alla luce della Cons. Est.

Roberto Succio - 2 statuizione sul motivo che lo precede, è assorbito in quanto irrilevante ai fini del decidere; - pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m., rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso