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Ordinanza — n. 25465/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice and lack of defense by the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25465/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce proof of service of the notice of filing. The tax authority did not appear in the proceedings, and no defense was offered to request an extension for depositing the missing receipt. Consequently, the court ruled that without such evidence or a valid reason for non-receipt, the procedural requirements for initiating the cassation process were not met.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.: The receipt of service is required solely to prove the perfection of the notification procedure; in the absence of the intimated party and their defense, the appeal is inadmissible if the receipt is not produced.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service of notice tax authority non-constituted procedural defect in filing lack of defense by intimated party recupero dei costi tassazione delle spese riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 379 c.p.c.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata Cons.
Art. 380 bis c.p.c.
Roberto Succio - 2 disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art.
Art. 372, comma 2, c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 6, comma 1, della I. n. 890 del 1982
art. 149 c.p
art. 140 c.p
art. 379 c.p
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata Cons.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015
(Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018; Sez.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23793 del 01/10/2018
18361 del 12/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23793 del 01/10/2018; Sez.
Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15446/2013 R.G. proposto da FM Macchine s.r.l. rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Lorenzo del Federico (con indirizzo PEC per comunicazioni e notifiche I.delfderico@pec.delfedericoeassociati.it ) e dall'avv. Laura Rosa (con indirizzo PEC per comunicazioni e notifiche laura.rosa@pec.it ) e-tr; v a (; tre'55c ( oc -CL-'5=kót4t-énh vt—A 3`n Vt 7. Danza_ v-‘ .20 • Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi, sez. staccata di Pescara n. 528/10/12 depositata il 13/12/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello della società contribuente conseguentemente confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società ridetta annullando il rilievo afferente la presunta indeducibilità dei costi (per euro 659.500) relativi alle prestazioni effettuate dalla società Sea Sun e rigettando nel resto, con ciò sul punto confermando l'atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e imposte sul reddito riferito all'anno 2006; - ricorre a questa Corte la società FM Macchine s.r.l. con atto affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

Considerato che: - preliminarmente, osserva la Corte che non è stata prodotta in atti la cartolina di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione che risulta spedito dall'UNEP di Pescara in data 14 giugno 2018 ma che non risulta esser stato ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, la quale non è costituita nel presente giudizio; - come è noto, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata Cons. Est. Roberto Succio - 2 disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.; - in caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, come qui avviene, il ricorso per cassazione è inammissibile non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015;

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23793 del 01/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019); - neppure qui si verifica, stante la decisione della controversia nel procedimento camerale, la circostanza relativa alla presenza in udienza del difensore del ricorrente, che può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo peraltro la prova documentale (in ogni caso qui mai proposta) di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della I. n. 890 del 1982; - conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata Agenzia delle Entrate; p.q.m.. dichiara inammissibile il ricorso. r es zsio o su erc.CCS ,k d.e( c)u-n o vt Ca -re> /- Cos