Ordinanza — n. 25464/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26806/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro CORE GIUSEPPE rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Paolo Leone con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi n. 107/05/11 depositata il 22/11/2011, non notificata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25464/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio conseguentemente confermando la sentenza di primo grado che aveva in parte annullato gli atti impositivi, avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2002, 2003 e 2004; ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - preliminarmente, va preso atto sia della memoria del contribuente datata 6 giugno 2019, con la quale si comunica, allegando documentazione, l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia pendente ex d.
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26806/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro CORE GIUSEPPE rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Paolo Leone con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi n. 107/05/11 depositata il 22/11/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio conseguentemente confermando la sentenza di primo grado che aveva in parte annullato gli atti impositivi, avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2002, 2003 e 2004; ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - preliminarmente, va preso atto sia della memoria del contribuente datata 6 giugno 2019, con la quale si comunica, allegando documentazione, l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia pendente ex d.
L. n. 119 del 2018, come convertito in L. n. 136 del 2018 e il perfezionamento del primo versamento del dovuto a tali fini estintivi e della successiva memoria del 4 giugno 2021, con la quale si depositano quietanze degli ulteriori tutti versamenti dovuti e operati, sia - in ultimo - dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate depositata in data 30 aprile 2021, con la quale si chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere stante il pagamento eseguito; - conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del giudizio; p.chm. dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.