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Ordinanza — n. 25460/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to request trial by December 2020 deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25460/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a trial session before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued the tax authority failed to notify a denial of the appeal within the statutory period, while the authority contended the case should proceed. The court ruled that the absence of a formal request for trial by the deadline legally terminated the proceedings, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; If neither party requests a trial session before the statutory deadline, the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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tax appeal extinction deadline compliance tax litigation procedure D.L. 119/2018 trial session request sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018
in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 6/6/2019 la società controricorrente ha depositato istanza, con cui ha chiesto dichiararsi la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018
in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 6/6/2019 la società controricorrente ha depositato istanza, con cui ha chiesto dichiararsi la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l.
Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15373/2011 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Sorin Group Italia S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Perrone, Giuseppe Marini e Michele Maranò, elettivamente domiciliato presso l'avv. Leonardo Perrone in Roma alla via Giuseppe Mercalli n.11; -controricorrente- avverso la sentenza n.74/28/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, emessa in data 19/2/2010, depositata in data 12/4/2010 e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;RILEVATO CHE: l'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la Sorin Group Italia S.p.A. per la cassazione della sentenza n.74/28/10 della Commissione tributaria itegionale della Lombardia, emessa in data 19/2/2010, depositata in data 12/4/2010 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione rettificava i redditi della società per l'anno di imposta 2003, determinando una maggiore Irpeg ed Irap; a seguito del ricorso dell'Agenzia delle entrate, la società contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 giugno 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 6/6/2019 la società controricorrente ha depositato istanza, con cui ha chiesto dichiararsi la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018, depositando copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti; con ordinanza del 27 giugno 2019 , la Corte, preso atto che il processo era sospeso fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo a data successiva al 31/12/2020; successivamente il ricorso è stato fissato per l'adunanza del 10 giugno 2021, per la quale la contribuente ha depositato memoria, evidenziando che l'ufficio non ha notificato entro il 31 luglio provvedimento di diniego e che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, ex art. 6 comma 13 d.l. n.119/2018; la società chiede, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio;

CONSIDERATO CHE:la fattispecie in esame ha ad oggetto l'impugnativa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione rettificava i redditi della società per l'anno di imposta 2003, determinando una maggiore Irpeg ed Irap; l'istante ha allegato all'istanza copia del modello di definizione della lite pendente e della ricevuta di presentazione, da cui risulta che la domanda è stata trasmessa il 31 maggio 2019 entro i termini di legge; risulta, anche, allegata copia della quietanza di pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione della lite; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Rom