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Ordinanza — n. 25458/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary simplified settlement agreement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25458/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily joined a simplified settlement procedure before the final judgment. Although the taxpayer initially contested the payment order's validity, they later confirmed adherence to the simplified definition established by the 2018 decree. Consequently, the dispute was resolved without a merits decision, and the costs of the now-extinct proceedings remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 46, comma 3, d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546: When a taxpayer voluntarily opts for a simplified tax settlement procedure, the ongoing litigation is extinguished, and the costs of the extinct proceedings fall upon the party that advanced them.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinction of proceedings voluntary taxpayer agreement tax payment order costs of extinct suit procedura giudiziaria tributaria pagamenti di acconti tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
CONSIDERATO CHE Con istanza in data 5 giugno 2019 la controricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l.
Art. 46, comma 3, d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4020/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTFtATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA (C.F. 13250740159), rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANO Cat iktid CAUMONTrrall'Avv. GIUSEPPE RUSSO CORVACE e dall'Avv. GIUSEPPE PIZZONIA, elettivamente- domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via della Scrofa, 57 - controricorrente - nonché contro EQUITALIA ESATRI SPA (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3201/11/14, depositata in data 16 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a termini dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa a tributi del periodo di imposta 2006, adducendo vizi propri della cartella e del procedimento, nonché contestando l'infondatezza della pretesa impositiva; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 giugno 2014, ha rigettato l'appello dell'Ufficio; che ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente;

CONSIDERATO CHE Con istanza in data 5 giugno 2019 la controricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, chiedendo disporsi la sospensione del giudizio; che la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto, determinato dall'Ufficio in data 30 maggio 2019; che deve ritenersi che l'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine a una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non s o per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che N. 402 R.G. 2 di 3 Est.

F. attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (da ultimo, Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298); che deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (artt. 6, tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018 e 46, comma 3, d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546); P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio in data 8 giugno Il Presidente F rico S ntino DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET