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Ordinanza — n. 25457/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when taxpayer withdraws case after paying simplified litigation settlement fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25457/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer formally withdrew the cassation appeal after fulfilling the payment obligations of a simplified litigation settlement. Although the taxpayer argued for the dismissal of the proceedings with cost compensation, the court noted that the withdrawal occurred after the settlement fees were paid. Consequently, the litigation matter ceased, and the costs were assigned to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018: When a taxpayer exercises the simplified litigation settlement procedure and subsequently withdraws the appeal, the litigation is extinguished, and the advanced procedural costs remain the responsibility of the party who prepaid them.

Parole chiave

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simplified litigation settlement tax dispute extinguishment procedural costs allocation withdrawal of cassation appeal definitive tax assessment tassazioni fiscali contenzioso tributario esame della situazione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.l. 119/2018
T8H015C01969/11 emessi nei suoi confronti e con i quali veniva rideterminato con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l.
Art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
546 del :1992); che, trattandosi di estinzione per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, non v'è luogo a provvedere in ordine al contributo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 38 d.P.R. 600 del 1973
T8H015C01969/11 emessi nei suoi confronti e con i quali veniva rideterminato con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5445-2015 proposto da: LANGIU BACCHISIO, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoFLAVIO NUTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1975/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il 10/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIULIO MAISANO; Rilevato che: con sentenza n. 1975/14/14 pubblicata il 10 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana sezione distaccata di Livorno ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 87/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Livorno che aveva accolto il ricorso di Langiu Bacchisio avverso gli avvisi di accertamento n. T8H015C01968/11 e n. T8H015C01969/11 emessi nei suoi confronti e con i quali veniva rideterminato con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600 del 1973 il reddito, rispettivamente, dell'anno 2007 in C 44.029,94 e dell'anno 2008 in C 65.458,96; che Langiu Bacchisio ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi; che l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Considerato che: in data 17 aprile 2019 il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 3 del d.l. 119 del 2018 convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136; che in data 22 aprile 2021 il medesimo ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo conseguentemente la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese; che il ricorrente ha documentato a mezzo bollettini di conto corrente postale, di avere versato le rate relative a detta definizione agevolata per l'ammontare indicato dall'Agenzia delle Entrate e fino alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale per Covid - 19; che detta istanza con relativa documentazione allegata è stata debitamente notificata all'Agenzia delle Entrate che nulla ha eccepito; che deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; cfr. art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del :1992); che, trattandosi di estinzione per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, non v'è luogo a provvedere in ordine al contributo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 13 maggio 2021 Il Presidente Federi