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Ordinanza — n. 25444/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal, ruling that automatic payment notices don't require prior irregularity communication unless declaration uncertainties exist.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25444/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had reduced penalties for unpaid taxes. The authority argued that the lower court erred by assuming a prior irregularity notice was mandatory for automatic collection notices. The court found the first ground valid because the Regional Commission failed to verify whether the taxpayer's declaration contained uncertainties requiring such a notice, leading to a remand.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2, d.lgs. 1997 n. 472; Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 1973 n. 600; Art. 54-bis, comma 3, d.P.R. 1972 n. 633; Art. 6, comma 5, I. 2000 n. 212; Art. 1, comma 412, I. 2004 n. 311: A prior irregularity notice is not mandatory for automatic payment notices unless the declaration involves uncertainties on relevant aspects, and the administrative body must ascertain this fact.

Parole chiave

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automatic payment notice irregularity communication tax declaration uncertainties penalty reduction administrative procedure accoglimento parziale del contribuente dichiarazione fiscale tardiva società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2, d.lgs. 1997 n. 472
Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 1973 n. 600
Art. 54-bis, comma 3, d.P.R. 1972 n. 633
Art. 6, comma 5, I. 2000 n. 212
1711); - più in generale, l'art. 6, comma quinto, I.n.
Art. 1, comma 412, I. 2004 n. 311
2, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 17 dicembre 2019, n. 33344
Cass., ord., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass.
Cass. 8 giugno 2018, n. 14949
33344; Cass. 8 giugno 2018, n. 14949; Cass., ord., 24 gennaio 2018, n.
Cass., ord., 24 gennaio 2018, n. 1711
14949; Cass., ord., 24 gennaio 2018, n. 1711); - più in generale, l'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18314/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Immobiliare Baldo degli Ubaldi s.r.l. in fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappreseptato e difeso dall'avv. Flavio e matcavu. A tessaLAGGra, Maria fdomiciE1oeett studio, sito in Roma, via (Tembien, ,AA O inTte 7 6 controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 359/14/12, depositata il 29 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 29 maggio 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della Immobiliare Baldo degli Ubaldi s.r.l. in fallimento avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della società per mancato versamento dell'i.re.s. e dell'i.v.a. relativa all'anno 2006; - il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso introduttivo solo limitatamente alle sanzioni irrogate, rideterminate nella misura del 10% dell'importo originario; - ha, quindi, disatteso il gravame erariale evidenziando che la riduzione delle sanzioni disposta dal giudice di primo grado trovava fondamento nel mancato invio della comunicazione di irregolarità, dovuta in considerazione dell'ammontare della pretesa impositiva e del versamento dell'imposta da parte del contribuente, invio che avrebbe consentito a quest'ultimo di pagare in via bonaria il dovuto e di fruire della riduzione delle sanzioni; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la Immobiliare Baldo degli Ubaldi s.r.I.; - il pubblico ministero conclude chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 36 bis, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 bis, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 6, comma 5 bis, I. 27 luglio 2000, n. 212, e 1, comma 412, I. 30 dicembre 2004, n. 311, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, in una situazione, quale quella in esame, di cartella emessa per il recupero di imposte dichiarate e non versate, fosse obbligatorio l'invio della comunicazione di irregolarità e che il contribuente potesse fruire della riduzione delle sanzioni prevista dal menzionato art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 472 del 1997; - il motivo è fondato; - la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dagli artt. 36-bis, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 (nella versione applicabile ratione temporis), ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribùente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate e, più in generale, dalla presenza nella dichiarazione di meri errori materiali o di calcolo (cfr.

Cass., ord., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass. 8 giugno 2018, n. 14949; Cass., ord., 24 gennaio 2018, n. 1711); - più in generale, l'art. 6, comma quinto, I.n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»; - non pertinente è il richiamo operato dalla ricorrente alla disposizione di cui all'art. 1, comma 412, I.n. 311 del 2004, la quale trova applicazione ai soli casi - estranei a quello in esame - di redditi soggetti , a tassazione separata; - orbene, la Commissione regionale, pur mostrando di interpretare correttamente le disposizioni in rilievo, nel senso della subordinazione dell'obbligo di invio della comunicazione della irregolarità all'esistenza di una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ha omesso di accertare la sussistenza di tale situazione, contestata dall'Amministrazione finanziaria e non riscontrabile, neanche indirettamente, dal contenuto della sentenza; - così facendo, è incorsa in un errore di sussunzione, in relazione all'incompleta ricostruzione del fatto storico rilevante ai fini della corretta individuazione degli elementi della fattispecie giuridica A applicata e correttamente interpretata; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo, proposto solo in via subordinata; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rifermento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale d