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Ordinanza — n. 25441/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring the proceeding extinguished due to the taxpayer's request for simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25441/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceeding extinguished and ordered mutual compensation of costs. The tax agency appealed a regional commission decision that rejected its request to recover taxes from a taxpayer who had requested a simplified settlement procedure. The court ruled that because the taxpayer did not file a request to continue the process by the statutory deadline, the case was legally terminated, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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D.L. n. 119/2018, art. 6; The proceeding is declared extinguished if the interested party fails to submit a request for treatment by the deadline, thereby terminating the litigation and shifting costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified settlement procedure extinguishment of proceedings tax recovery litigation deadline for continuation mutual compensation of costs ricupero d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 119 del 2018, art. 6
- in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso del controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2609/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Nicolazzi Gaetano, con domicilio eletto in Roma, via Angelo Secchi n. 9, presso lo studio dell'avvocato Valerio Zimatore che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 306/4/13, depositata il 13 dicembre 2013, della Commissione tributaria regionale della Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 306/4/13, depositata il 13 dicembre 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando il decisum di prime cure recante annullamento di due avvisi di liquidazione emessi, previa revoca delle agevolazioni usufruite dal contribuente ai sensi della I. n. 604 del 1954, per il recupero a tassazione ordinaria delle imposte dovute in relazione a due contratti di compravendita di terreni agricoli; - Nicolazzi Gaetano resiste con controricorso.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso del controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell'Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.

12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di c:onsiglio tenuta da remoto l'8 ap