Italian Court of Cassation allows tax appeal due to insufficient reasoning regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal, finding the lower court's reasoning insufficient. The taxpayer argued that the court failed to properly evaluate evidence regarding family financial contributions and vehicle sales, while the tax authority contended the evidence was unpersuasive. The court ruled that the lower court's decision lacked the required logical connection between the evidence and the conclusion, mandating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The reasoning in a judgment must logically connect the evidence to the decision, and a failure to do so constitutes a ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 11675/2015 proposto da: Albini Davide, elettivamente domiciliato in Roma V. A. Riboty 3 presso lo studio dell'avvocato Furneri Angela Giuseppa Savina, rappresentato e difeso dall'avvocato Reale Raffaele -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - 1 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 11675/2015 Numero sezionale 4949/2021 Numero di raccolta generale 25423/2021 avverso la sentenza n. 427/2014 della COMM.TRIB.REG. FRIULI Data pubblicazione 20/09/2021 VENEZIA GIULIA, depositata il 27/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal consigliere dott.
D'AQUINO FILIPPO. RILEVATO CHE Il contribuente ALBINI DAVIDE ha separatamente impugnato tre avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008, redatti con metodo sintetico, con i quali si accertavano – sulla base delle informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria e in base alle risposte date al questionario inviate dall’Ufficio, maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, con recupero di imposte e applicazione di sanzioni. Il contribuente ha contestato la mancata valutazione della prova contraria da questi offerta, consistente nella capacità economica del nucleo familiare, in finanziamenti provenienti da familiari, nel ricavato della vendita di una autovettura e nell’omesso computo dall’impiego dell’autovettura nell’attività di impresa del contribuente per la quota del 40% dei costi.
La CTP di Udine ha rigettato i ricorsi riuniti. La CTR del Friuli- Venezia Giulia, con sentenza in data 27 ottobre 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione alla sostenuta carenza di prove idonee alla riforma dell’accertamento». Il ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata avrebbe omesso l’indicazione delle ragioni tecnico-giuridiche a sostegno della decisione circa il rigetto della prova contraria, evidenziando come la motivazione non rispetti il minimo costituzionale.
Osserva il F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 11675/2015 Numero sezionale 4949/2021 ricorrente come sia stato del tutto obliterato nel percorso logico del Numero di raccolta generale 25423/2021Data pubblicazione 20/09/2021 giudice di appello l’esame della documentazione prodotta dal contribuente in grado di appello, avente ad oggetto la produzione di fatture, contratti di leasing, contratti di vendita, contratti di finanziamento ed estratti conto (documentazione sommariamente menzionata nella sentenza impugnata).
Evidenzia il ricorrente come sia stato pretermesso nella sentenza impugnata l’esame della questione relativa all’utilizzo da parte del ricorrente di beni strumentali dell’impresa individuale di cui il ricorrente è titolare. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR completamente omesso l’esame della prova contraria offerta dal contribuente. Osserva il ricorrente come il giudice del merito non possa prescindere dall’esame delle prove offerte dalle parti, avuto riguardo – in particolare quanto alla prova offerta da parte contribuente – all’apporto proveniente da membri conviventi del nucleo familiare.
Deduce, infine, il ricorrente nullità dell’atto impugnato in quanto l’avviso di accertamento sarebbe stato emanato prima della scadenza del termine di cui all’art. 12, settimo comma, l. 27 luglio 2000, n. 212.
2. Il primo motivo è fondato. Si osserva, in proposito, che il ricorrente deduce come la motivazione fornita dal giudice di appello sia del tutto inidonea allo scopo e non consenta sia di comprendere le ragioni della decisione, sia di esercitare il dovuto controllo. Costituisce, sotto questo profilo, principio consolidato - a seguito di Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 – che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è costituita dal mancato rispetto del minimo costituzionale, ossia una anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, in motivazione apparente, tale da impedire alla motivazione di ripercorrere il percorso logico della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), avendo il 3 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 11675/2015 Numero sezionale 4949/2021 giudice del merito l’onere di chiarire su quali prove ha fondato il Numero di raccolta generale 25423/2021Data pubblicazione 20/09/2021 proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
3. Nella specie la motivazione della sentenza impugnata esiste da un punto di vista meramente grafico, ma non consente di risalire alle ragioni della decisione. La CTR ha, difatti, ritenuto che «pur in un contesto solidaristico esistente in ambito famigliare del contribuente, le spese per l’acquisto e soprattutto per la gestione di vetture di lusso, le inderogabili necessità economiche per il sostentamento decoroso del nucleo famigliare, il relativo contesto economico evidenziato il cui ammontare di non totalmente certa provenienza non depongono a favore del contribuente (…) il contribuente in buona sostanza non ha fornito le prove richieste dalla legge per la riforma dell’accertamento; viceversa la documentazione e i rilievi pregnanti offerti dall’Ufficio risultano inoppugnabili».
La sentenza non dà contezza circa l’esame degli elementi di prova allegati dal contribuente relativi alle giustificazioni da questi addotte in base agli apporti provenienti dal proprio nucleo familiare, limitandosi a una valutazione apodittica di tali elementi, senza alcun esame del loro contenuto.
4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento del secondo motivo, la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 14 settembre 2021 Il Presidente Federico Sorrentino 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E