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Ordinanza — n. 25422/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's use of administrative evidence as presumptive proof against taxpayers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25422/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Court's rejection of the tax authority's evidence. The lower court had ruled that financial data obtained from a French list was inadmissible because it lacked corroborating bank records. The Supreme Court reversed this, establishing that administrative documents can serve as presumptive proof without direct bank verification.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167; Art. 5 d.l. n. 167/1990: The financial administration may utilize any element with presumptive value in tax investigations, excluding only those rendered inadmissible by specific laws or violations of taxpayer rights.

Parole chiave

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presumptive proof administrative evidence tax evasion indiziary evidence financial administration tax liability corroborating documents valutazione delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
«lista Falciani», contestava ai contribuenti disponibilità finanziarie detenute presso la banca HSBC di Ginevra, applicando la presunzione di redditività di cui all’art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv.
Art. 5, commi 4 e 6 d.l. n. 167/1990
227, nonché le sanzioni di cui all’art. 5, commi 4 e 6 d.l. n. 167/1990.
artt. 190 cod. proc. pen
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 190 cod. proc. pen., 38, terzo comma, d.P.R.
art. 348-ter cod. proc. civ
Ulteriormente infondata è l’eccezione di inammissibilità articolata dai controricorrenti a termini dell’art. 348-ter cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 656/2014
Cass. n. 12438/2007
656/2014; Cass. n. 12438/2007; Cass.n.
Cass. n. 28047/2009
Cass. n. 27063/2006
28047/2009; Cass. n. 27063/2006).
Cass. 30 settembre 2011, n. 20032
Né può dubitarsi dell'utilizzabilità di informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative quali elementi di prova (Cass. 30 settembre 2011, n. 20032; Cass.
Cass. 20 aprile 2007, n. 9402
20032; Cass. 20 aprile 2007, n. 9402; Cass.
Cass. 29 luglio 2005, n. 16032
9402; Cass. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass.
Cass. 5 maggio 2011, n. 9876
16032; Cass. 5 maggio 2011, n. 9876; Cass.
Cass. 14 maggio 2010, n. 11785
9876; Cass. 14 maggio 2010, n. 11785; Cass.n.2916/2013; v.
Cass. n. 2916/2013
Cass. 7 agosto 2008 n. 21271
Cass. n. 4612, 4613 e 4614/2014
Cass., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 20647
Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17928
20647; Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17928; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11162
17928; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11162; Cass., Sez.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 10658/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Isella Antonia, Isella Luisa, Isella Roberto, Minonzio Bianca, elettivamente domiciliati in Roma Via Tommaso Salvini 55 presso lo studio dell'avvocato De Sanctis Mangelli Simonetta che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Citterio Chiara Adele -controricorrenti - 1 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10658/2015 Numero sezionale 4948/2021 Numero di raccolta generale 25422/2021 avverso la sentenza n. 5333/2014 della COMM.TRIB.REG. Data pubblicazione 20/09/2021 LOMBARDIA, depositata il 15/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal consigliere dott.

D'AQUINO FILIPPO. RILEVATO CHE I contribuenti MINOZIO BIANCA, ISELLA ANTONIA, ISELLA ROBERTO e ISELLA LUISA hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento e atti di contestazione di sanzioni, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2008. L’Ufficio, avendo ricevuto dall’amministrazione francese copia della cd. «lista Falciani», contestava ai contribuenti disponibilità finanziarie detenute presso la banca HSBC di Ginevra, applicando la presunzione di redditività di cui all’art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con l. 4 agosto 1990, n. 227, nonché le sanzioni di cui all’art. 5, commi 4 e 6 d.l. n. 167/1990.

La CTP di Lecco ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo inutilizzabile la fonte di prova sulla quale erano fondati gli atti impugnati, in quanto acquisita illecitamente. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 15 ottobre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la documentazione acquisita dall’Ufficio si pone in contrasto con le regole del giusto processo, in quanto la documentazione acquisita dall’Ufficio non è supportato da documentazione di riscontro della banca da cui la fonte si presume estratta, il che non attribuirebbe ai contribuenti la veste di soggetti di imposta, alla luce del fatto che gli stessi non sarebbero né imprenditori, né titolari di altri redditi.

Nella specie, ha ritenuto la CTR, la documentazione acquisita costituirebbe, in assenza di ulteriore documentazione bancaria, mero indizio, non assimilabile a mezzo di prova, in quanto non corroborato da ulteriore documentazione. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi; resistono con controricorso i contribuenti.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10658/2015 Numero sezionale 4948/2021 CONSIDERATO CHE Numero di raccolta generale 25422/2021Data pubblicazione 20/09/2021 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la documentazione acquisita dalla banca elvetica (c.d.

«lista Falciani») non possa costituire indizio grave circa la prova della disponibilità finanziaria estera da parte dei contribuenti. Evidenzia il ricorrente che, come indicato nel verbale di contestazione (riprodotto per specificità), il contenuto della documentazione acquisita dall’Ufficio non consiste in un mero elenco di nomi, ma contiene indicazioni circa gli importi, il rendimento, il tipo di investimento, l’investitore e il suo domicilio, rispetto al quale le parti contribuenti non avrebbero fornito adeguata contestazione. Evidenzia il ricorrente come anche un solo indizio, benché grave e pregnante, può essere posto a fondamento del giudizio probatorio. 1.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente come il fatto da provare a cura dell’Ufficio fosse la sussistenza di disponibilità finanziarie all’estero da parte dei contribuenti, rispetto al quale il fatto secondario era costituito dal contenuto della lista. Evidenzia il ricorrente come la CTR avrebbe dovuto esaminare tutti i fatti decisivi contenuti nella documentazione acquisita dall’Ufficio con particolare riferimento all’importo conferito nella banca estera, al rendimento, alla qualità dell’investitore ai rapporti con altri intestatari del conto, circostanze in relazione alle quali il ricorrente chiede il riesame. 1.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 190 cod. proc. pen., 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la CTR avrebbe ritenuto «in un non chiarissimo passaggio» non utilizzabile la lista, 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10658/2015 Numero sezionale 4948/2021 evidenziando come nel procedimento tributario non esiste Numero di raccolta generale 25422/2021Data pubblicazione 20/09/2021– a differenza del procedimento penale - il principio di inutilizzabilità delle prove in relazione alle modalità della loro acquisizione.

2. Va rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per assenza di indicazione dei fatti di causa e dei motivi, essendo la vicenda processuale e l’indicazione dei fatti e degli atti processuali sufficientemente indicata nel ricorso, così come sono state sufficientemente esplicate le argomentazioni a sostegno dei motivi di censura.

3. Ulteriormente infondata è l’eccezione di inammissibilità articolata dai controricorrenti a termini dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (evidentemente riferita al secondo motivo di ricorso), posto che è indicato nella stessa sentenza impugnata che le ragioni a sostegno delle sentenze dei due gradi di merito sono state differenti. E’, difatti, principio condiviso quello secondo cui l’inammissibilità a termini del combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., consegue alla mancata indicazione delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello e, in ogni caso, nel caso in cui le due pronunce siano fondate sulle stesse ragioni di fatto (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). La sentenza di primo grado ha, difatti, accolto le ragioni dei contribuenti sulla base della dedotta inutilizzabilità della fonte di prova acquisita illecitamente, laddove la sentenza di appello ha ritenuto che tali elementi non costituiscano piena prova ma meri indizi.

4. Infondata è, inoltre, la censura di inammissibilità del primo motivo per novità della questione, posto che la censura consegue alle argomentazioni sostenute nella sentenza di appello, laddove ha ritenuto sprovviste di efficacia probatoria piena gli atti contenuti nella menzionata «lista Falciani».

5. I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Questa Corte, in un precedente reso 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10658/2015 Numero sezionale 4948/2021 in un caso simile e vertente tra le medesime parti processuali Numero di raccolta generale 25422/2021Data pubblicazione 20/09/2021 (Cass., Sez.

VI, 28 aprile 2015, n. 8606), ha ritenuto che «quanto al carattere indiziario degli elementi originariamente raccolti dalle autorità francesi, la CTR ha omesso di considerare che anche un solo indizio può risultare già di per sé idoneo a giustificare la pretesa fiscale, essendo ormai ferma la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che in materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave (ancorché l'art.2729 del codice civile si esprima al plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità (cfr.

Cass. n. 656/2014; Cass. n. 12438/2007; Cass.n. 28047/2009; Cass. n. 27063/2006). Né può dubitarsi dell'utilizzabilità di informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative quali elementi di prova (Cass. 30 settembre 2011, n. 20032; Cass. 20 aprile 2007, n. 9402; Cass. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass. 5 maggio 2011, n. 9876; Cass. 14 maggio 2010, n. 11785; Cass.n.2916/2013; v. anche Cass.n.3839/2009; Cass., 7 agosto 2008 n. 21271; Cass.n.4612, 4613 e 4614/2014)». Sicché è stato enunciato il principio di diritto per cui l'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento della evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente; questo principio di diritto è stato poi ribadito costantemente da questa Corte (Cass., Sez.

V, 20 luglio 2021, n. 20647; Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17928; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11162; Cass., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 7957; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 741; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 19446; Cass., Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 4984; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3276). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10658/2015 Numero sezionale 4948/2021 ritenuto che la fonte di prova prodotta dall’Ufficio non possa Numero di raccolta generale 25422/2021Data pubblicazione 20/09/2021 fondare l’accertamento in oggetto non ha, pertanto, fatto buon governo di tali principi.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto, in relazione ai primi due motivi, dichiarandosi assorbito il terzo, posto che l’utilizzabilità dei documenti è stata accertata dalla sentenza impugnata, la quale ha deciso la controversia sul diverso piano della mancata integrazione probatoria; la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, affinché il giudice del rinvio valuti la pregnanza indiziaria degli elementi contenuti nella documentazione prodotta dall’Ufficio, nonché proceda alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 14 settembre 2021 Il Presidente Federico Sorrentino 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i