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Decreto — n. 25303/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25303/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the statutory period for requesting a settlement expired on December 31, 2020, without any intervention. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement, unless the parties specifically request a hearing to declare the extinction.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement request deadline tax reform 2018 procedural time limit costs allocation rule ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente 25DECRETO 3 o 5 sul ricorso iscritto al n. 17963/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bampi S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Cecilia Cominassi, Francesca Giuffrè e Adriano Giuffrè, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi, n. 39, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 125/63/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

ROQ03T100072/2009 - ROQ03T100077/2009. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma qz,7- )A2z4 DEPOSITATO IN CA LERtA oggi, SE i 021 !fiere Messim