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Decreto — n. 25300/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25300/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified tax definition, but no formal request for a hearing was filed, and the opposing party did not object to the expiration. Consequently, the court ruled the process terminated by time limit, leaving procedural costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically request its fixation.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement hearing deadline simplified tax definition procedural time limit costs allocation rule contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

') sul ricorso iscritto al n. 17720/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Curatolo Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivo Sangiorgio, con domicilio eletto in Roma, via Parigi, n. 11, e casella pec: ivosangiorgioordineavvocatironna.org, presso il suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 106/30/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 892010200662/2008.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma < Il Presp:kente