Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayers and the tax agency failed to file the necessary request for hearing fixation by December 31, 2020, as required by Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request hearing fixation within the specified period, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 18275/2013 R.G. proposto da Fiori Secchi Guerrieri Armando e Giuseppe Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Placidi, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 79, presso il suo studio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sez. Stacc. Foggia n. 124/27/12, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
RFC03AH00515 e RFC3000154. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma A 2,1 DEPOSITATO IN CALERIA oggi, 2 C 8 tí