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Decreto — n. 25269/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 25269/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued an assessment against Edison Energia Spa, but the process lacked a scheduled hearing due to the parties' inaction. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had ended automatically, leaving the case without a substantive judgment.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed period, terminating the litigation without substantive review.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit hearing extension request procedural default Italian tax law imposta sull'energia approvvigionamento energetico misure sull’energia

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

9 2 sul ricorso iscritto al n. 20149/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Edison Energia Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Logozzo e Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio eletto a Roma, viale G. Mazzini n. 134, presso lo Studio dell'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 318-32-14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB030300043/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta gP1/ intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. ( DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO il -7 Roma ' t DEPOSITATO IN C LERIA oggi,._.iLL