Tax court case dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 decree, leaving the process inactive. Consequently, the court ruled the case closed and assigned any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the parties do not request a hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO 25247.2 sul ricorso iscritto al n. 28218/2014 R.G. proposto da Butto' Cosetta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beghin Mauro, Piva Giuseppe, Poggioli Marcello e D'Ayala Valva Francesco, con domicilio eletto in Roma, viale Monti Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 601/6/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. R80010200119 e R80010200147 .
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
CHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( DEPOSI? ATO IN LENA cgg. 2 O ‘111 .........