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Decreto — n. 25228/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for settlement made by either party.

Numero d'incarto Decreto — n. 25228/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified resolution, but the tax agency did not file a request for settlement, nor did the court schedule a hearing. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific time limit provision of the 2018 tax decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When neither party requests a settlement within the prescribed period, the tax proceeding extinguishes by operation of law, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment statutory time limit simplified resolution procedure tax agency inaction procedural termination arretrati d'imposta tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 10151/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cavallo Bruno Vittorio, rappresentato e difeso dagli Avv. Mara Argenta Vurchio e Francescantonio Borello, con domicilio eletto in Roma, via di Vigna Fabbri, n. 29, scala A int.

4. presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 08/30/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3401T301135/2009. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSODEPOSITATO IN CA LLERIA oggi, • O'SIT 021 li C