Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25160/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority's objection to late notification exception as it was raised in the initial appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25160/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the first ground of appeal admissible while absorbing the second, overturning the Regional Tax Court's dismissal of the taxpayer's objection. The taxpayer argued the objection regarding unnotified payment notices was inadmissible because it was raised only in the illustrative memorandum, but the Court found it had been asserted in the initial appeal. Consequently, the Court held the objection was not new and ordered the case remitted for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32 d.lgs. 546/92; Art. 26 D.P.R. 602/73: An exception regarding the non-notification of tax notices is admissible if raised in the initial appeal, even if elaborated in a subsequent illustrative memorandum, as it does not constitute a new ground for inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notification procedure inadmissibility of appeal new grounds of exception illustrative memorandum remittal for new hearing tax collection enforcement procedural timeline procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18, comma 2, d.lgs. 546/92
Art. 32, comma 2, d.lgs. 546/92
Art. 57, comma 2, d.lgs. 546/92
Art. 26, D.P.R. 602/73
Art. 2697 c.c.
art. 32 d.lgs.546/92
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12145/2018 proposto da: Di Palma Primiano, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 91, presso lo studio dell'avvocato Lucisano Claudio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vignoli Alessia -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12145/2018 Numero sezionale 4916/2021 Numero di raccolta generale 25160/2021 Data pubblicazione 16/09/2021 avverso la sentenza n. 3040/2017 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere dott.

MONDINI ANTONIO Premesso che:

1. avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Ctr della Puglia, in causa su avviso di iscrizione ipotecaria notificato (da Equitalia Sud spa, poi sostituita) dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a Primiano Di Palma, ha, dapprima, dichiarato inammissibile perché proposta solo con memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs.546/92 e non con il ricorso introduttivo, l'eccezione di omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso, poi, aggiunto che “all'accertata e innanzi dichiarata inammissibilità dell'appello sulle questioni innanzi trattate, consegue l'effetto che le cartelle di pagamento, ritualmente e tempestivamente notificate al contribuente secondo l'assunto e le prove fornite da Equitalia nel giudizio introduttivo del presente, che ne ha confermata la piena legittimità, non utilmente opposta dall'appellante, risultano definitive”, Primiano Di Palma ricorre (depositando altresì memoria) lamentando violazione degli artt. 18, comma 2, 32 comma 2 e 57, comma2 del d.lgs. 546/92, per avere la CTR errato nel ritenere nuova l'eccezione suddetta, proposta, in realtà, con l'atto introduttivo e nella memoria illustrativa solo precisata, nonché violazione dell'art.26 d.P.R. 602/73 e dell'art.2697 c.c., per avere la CTR ritenuto dimostrata l'avvenuta notifica malgrado l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse prodotto solo estratti di ruolo e nient'altro;

2. l'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso; considerato che:

1. la CTR ha dichiarato che l'eccezione di omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso era inammissibile. Questa dichiarazione 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12145/2018 Numero sezionale 4916/2021 Numero di raccolta generale 25160/2021 Data pubblicazione 16/09/2021 assorbe quanto la CTR ha successivamente aggiunto e contro cui è indirizzato il secondo motivo di ricorso.

Ciò detto, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, restando il secondo assorbito. Nel ricorso per cassazione è riprodotto il ricorso introduttivo in primo grado, pagina 2, da cui risulta che il contribuente aveva fatto valere la mancata notificazione delle cartelle fin dall'inizio, perché fin dal ricorso introduttivo in primo grado, pagina 2 (allegato al ricorso per cassazione e comunque in questo riprodotto), il contribuente aveva fatto valere proprio la mancata notificazione delle cartelle e la loro estraneità alla persona fisica.

La stessa CTR, nella rievocazione dei fatti di causa, ne dà conto. Si trattava quindi di eccezione non nuova e come tale non inammissibile;

2. in ragione di ciò che precede la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per esame delle questioni assorbite;

3. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese;

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Puglia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 settembre 2021, svolta con modalità da remoto. Il Presidente Giacomo Stalla 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .