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Ordinanza — n. 25159/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation appeal against second instance dismissal due to factual error on service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25159/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's revocation appeal against a second-instance decision that had declared the appeal inadmissible. The lower court dismissed the appeal because it found no evidence of proper service of the appeal document to the taxpayer's lawyer. The Supreme Court ruled that the second-instance judge merely perceived a factual reality rather than exercising independent evaluation, constituting a revocable error under Article 395 of the Civil Procedure Code. Consequently, the contested judgment was annulled and the case was remanded for a new examination of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; When a second-instance court declares a remedy inadmissible based on a factual error regarding the service of process, and this error involves a mere perception of reality rather than independent evaluation, the decision is subject to revocation under Article 395, n. 4 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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revocation appeal service of process factual error inadmissibility second instance judgment tax agency appeal remand for retrial impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 384, ultimo comma c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. n. 20113/20
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 5025/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Caliolo Vincenzo, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, - intimati - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 5025/2017 Numero sezionale 4915/2021 Numero di raccolta generale 25159/2021 avverso la sentenza n. 84/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di Data pubblicazione 16/09/2021 LECCE, depositata il 15/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere dott. MONDINI ANTONIO Premesso che: 1.l'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente davanti alla CTP di Lecce in causa su atto di liquidazione di imposta di registro emesso nei confronti di Vincenzo Caliolo, proponeva appello alla CTR della Puglia.

Quest'ultima, con sentenza 1398 del 2014, dichiarava l'appello inammissibile affermando: “risulta che l'appello dell'Ufficio non è stato ricevuto dal contribuente. Per cui, non essendoci stata la regolare istituzione del contraddittorio, all'appellato non è stato consentito di difendersi e controdedurre”. Avverso tale dichiarazione di inammissibilità, l'Agenzia ricorreva ex art.395, n. 4, c.p.c. sostenendo che i documenti prodotti attestavano l'avvenuta, rituale notifica dell'appello presso il difensore del contribuente. Con la decisione in epigrafe, la CTR della Puglia ha rigettato il ricorso per revocazione sul motivo che “il fatto denunciato come errore revocatorio, in realtà, involge l'attività di valutazione del giudice su un punto decisivo della controversia sul quale la impugnata decisione ha espressamente motivato”.

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione lamentandone la contrarietà all'art.395, n.4, c.p.c.;

2. il contribuente non si è costituito; considerato che:

1. ai sensi dell'art.395, n.4, c.p.c. una sentenza di appello è impugnabile per revocazione se “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verit̀ è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 5025/2017 Numero sezionale 4915/2021 Numero di raccolta generale 25159/2021 Data pubblicazione 16/09/2021 l'inesistenza di un fatto la cui verit̀ è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitù un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, il “fatto” a cui la disposizione ha riferimento può essere, oltre che un accadimento della realtà materiale, anche un fatto della realtà del giudizio, quale un documento che concretizzi l'esercizio di un potere processuale.

In questo senso, tra molte, si richiama, per la vicinanza della fattispecie trattata a quella che occupa, l'ordinanza n.23173/2016, con cui, in aderenza alla sentenza delle Sezioni Unite n.15227/2009, è stato affermato: “In tema d'impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività”; analogamente, più di recente, Cass. ord. n.20113/20.

Quanto sopra premesso, il ricorso è fondato: il giudice di appello ha affermato che dagli atti di causa non risultava che l'atto introduttivo del giudizio fosse stato notificato; l'affermazione non esprime giudizi o valutazioni di sorta; al contrario, esterna la percezione di una realtà; ne consegue che la CTR della Puglia avrebbe dovuto ritenere ammissibile il rimedio della revocazione e valutarne la fondatezza per poi, riscontrata quest'ultima, decidere dell'appello dell'Agenzia; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 5025/2017 Numero sezionale 4915/2021 Numero di raccolta generale 25159/2021 Data pubblicazione 16/09/2021 2. riguardo a detta valutazione, posto che nel ricorso per cassazione vengono riprodotti in fotocopia i documenti attestanti l'avvenuta notifica dell'appello e che, quindi, non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, la stessa può essere compiuta da questa Corte ai sensi dell'ultimo comma dell'art.384 c.p.c..

La valutazione con esito positivo comporta la revoca della sentenza n.1398/24/14;

3. conclusivamente: il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la sentenza n.1398/24/14 va revocata. La causa va rinviata alla CTR della Puglia, in altra composizione, per la disamina appello dell'Agenzia delle Entrate;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata n. 84/2016 e, decidendo nel merito, revoca la sentenza n.1398/24/2014; rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per esame dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto in data 8 settembre 2021. Il Presidente Giacomo Stalla F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a