Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding late appeal filing and private postal notification validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Maria Racalbuto Piazza's appeal against a regional tax commission decision upholding a tax assessment notice. The taxpayer argued the appeal was untimely and the notification via private post was invalid, but the court found the municipality filed its appeal within the statutory 30-day window. The court ruled that the act was validly notified to the taxpayer on February 28, 2012, rendering the procedural objections inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; Artt. 22 e 53 d.lgs. 546/92: The court rejects arguments regarding late appeal filing and invalid notification via private post if the opposing party constitutes itself within the statutory period and the taxpayer has actual knowledge of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente 15779/2015 SENTENZA sul ricorso 15779/2015 proposto da: Racalbuto Piazza Maria, elettivamente domiciliata in Roma Via Arno 38, presso lo studio dell'avvocato Moncada Gianluca, rap- presentata e difesa dall'avvocato Lo Giudice Salvatore, giusta procura in calce, -ricorrente - contro Comune Canicatti', - intimato - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 15779/2015 Numero sezionale 316/2021Numero di raccolta generale 25143/2021 avverso la sentenza n. 3494/2014 della COMM.TRIB.REG. SI-Data pubblicazione 16/09/2021 CILIA, depositata il 12/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere dott.
STALLA GIACOMO MARIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per il rigetto del ricorso, conseguenze di legge; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Maria Racalbuto Piazza ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3494/24/14 del 12 no- vembre 2014, con la quale la commissione tributaria regiona- le della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Ici 2004 notificatole dal comune di Canicattì (AG).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - era infondata l’eccezione della Racalbuto Piazza circa la man- cata allegazione da parte dell’appellante Comune della ricevuta di ‘spedizione’ a mezzo posta dell’atto di appello, dal momento che la costituzione in giudizio del comune era pacificamente avvenuta (2 marzo 2012) nel termine di 30 giorni dalla notifica- zione dell’atto di gravame (riferito dalla stessa appellata nel 28 febbraio 2012); - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la notifi- cazione dell’avviso di accertamento tramite un’agenzia postale privata (‘Sicilia Post’) non comportava l’inesistenza dell’atto impositivo il quale, in quanto venuto pacificamente a piena conoscenza della contribuente entro il termine di decadenza concesso all’ufficio, doveva così ritenersi valido ed efficace; - infondati erano gli ulteriori motivi di opposizione dedotti dalla contribuente.
F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 15779/2015 Numero sezionale 316/2021 Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa Numero di raccolta generale 25143/2021Data pubblicazione 16/09/2021 sede, dal Comune di Canicattì.
Con ordinanza interlocutoria 6.11.2019 questa Corte dispone- va rinvio a nuovo ruolo sia per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e quindi accertare “ai fini della tempestività, l’effettiva sussistenza in atti della data di spedizione dell’atto di appello, eventualmente anche tramite disamina dell’avviso di ricevimen- to con timbro postale, secondo quanto stabilito da SSUU 13452- 3/17”; sia in attesa della decisione delle SSUU investite della questione sulla validità della notificazione degli atti a mezzo posta privata. La ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, e dichiarando di rinunciare al secondo.
Ha inoltre allegato istanza di oscuramento dei dati identificati- vi riportati sulla sentenza ex art.52, co. 1^, d.lgs 196/03 e s.m.. § 2. Va preliminarmente rigettata l’istanza di oscuramento in sentenza dei dati personali, richiamandosi in proposito quanto recentemente stabilito – esattamente in termini e con specifico riguardo alle controversie di natura tributaria - da Cass.ord. n. 22561/21 rg, alla quale interamente si rinvia. § 3.1 Con il primo motivo di ricorso (l’unico rimasto, avendo la ricorrente espressamente dichiarato di voler rinunciare alla seconda doglianza) si lamenta - ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ.
– ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia’, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 53 d.lgs. 546/92, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che il Comune appellante non aveva allegato la prova della spedizione del plico postale raccomandato contenente l’atto di appello (era in atti soltanto la busta di spedizione, priva però della data apposta dall’ufficio postale), con conseguente impossibilità di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 15779/2015 Numero sezionale 316/2021 verificare non soltanto la tempestività della sua costituzione in Numero di raccolta generale 25143/2021Data pubblicazione 16/09/2021 giudizio, ma la tempestività della stessa impugnazione § 3.2 Il motivo è destituito di fondamento.
La disciplina ex art.22 d.lgs. 546/92 (richiamata per l’appello dall’art.53) è stata rivisitata da questa corte di legittimità, la quale (con la sentenza delle SSUU n. 13452/17) ha chiarito che: - il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente deve essere fatto decorrere, non dalla data della ‘spedizione’ del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ‘ricezione’ del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione); - non sussiste causa di inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta allorquando il ricorrente (o l'appellante), al mo- mento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizio- ne sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura mecca- nografica ovvero con proprio timbro datario.
Ciò premesso ad inquadramento della problematica dedotta con la censura, va considerato che nel caso di specie – come confermato dalla disamina del fascicolo d’ufficio allo scopo acquisito - l'atto di appello del Comune è stato notificato alla parte contribuente il 28 Febbraio 2012 (come anche dalla stessa riferito) e, pertanto, nel rispetto del termine ‘lungo’ di impugna- zione ex art.327 cod.proc.civ., vertendosi di sentenza di primo grado (che non risulta essere stata notificata) pubblicata il 14 novembre 2011. La costituzione in appello del Comune appellante è poi inter- venuta il 2 marzo 2012 e, pertanto, ampiamente entro il termi- ne (oltre che di impugnazione) di 30 giorni di cui agli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/92 (a fortiori facendo qui applicazione di quanto 4 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 15779/2015 stabilito dalla menzionata decisione delle Sezioni Unite in ordine Numero sezionale 316/2021Numero di raccolta generale 25143/2021 alla rilevanza del momento recettivo dell’atto di impugnazione).Data pubblicazione 16/09/2021 In definitiva, come già esattamente vagliato dalla commissio- ne tributaria regionale, è da escludere la tardività del compor- tamento processuale del Comune, con riguardo tanto al termine di proposizione dell’appello, quanto a quello di sua costituzione in giudizio.
Ne segue il rigetto del ricorso. Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazio- ne del Comune intimato al presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi in data 9 settembre 2021. Il Cons. est. Giacomo Stalla Il Presidente Domenico Chindemi 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A