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Sentenza — n. 25072/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 25072/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25072/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente 1167/2015 SENTENZA sul ricorso 1167/2015 proposto da: Rio San Severo Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma P.zza Cola Di Rienzo 68, presso lo studio dell'avvocato Rea Ivan Carlo, rappresentata e difesa dall'avvo- cato Vignola Gianfranco, giusta procura a margine; -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25072/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Orbene, è proprio sulla base di questo accertamento di ordine fattuale e delibativo del quadro istruttorio che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale qui impugnata deve trovare conferma. Il giudice di merito ha infatti dato conto, all’esito di una valuta- zione complessiva della fattispecie che esclude, da un lato, l’omesso esame del fatto decisivo di causa (art.360 n.5) e, dall’altro, la contrarietà a diritto della soluzione prescelta (n.3), del proprio convincimento circa la originaria prevedibilità della inadeguatezza del termine triennale di legge in relazione alla ravvisata complessità dell’operazione immobiliare.

Parole chiave

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contenzioso tributario lite in materia di tariffa assistenza amministrativa fiscale internazionale rimborso dell'imposta preventiva amministrazione fiscale lite in materia di contribuzioni pubbliche
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Testo completo

guente 1167/2015 SENTENZA sul ricorso 1167/2015 proposto da: Rio San Severo Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma P.zza Cola Di Rienzo 68, presso lo studio dell'avvocato Rea Ivan Carlo, rappresentata e difesa dall'avvo- cato Vignola Gianfranco, giusta procura a margine; -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1167/2015 Numero sezionale 315/2021Numero di raccolta generale 25072/2021 avverso la sentenza n. 2671/2014 della Data pubblicazione 16/09/2021 COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 21/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere dott.

STALLA GIACOMO MARIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per il rigetto, conseguenze di leg- ge; udito per il ricorrente l’avvocato Scarantino Emiliano, per delega avvocato Vignola, che si è riportato; udito per il controricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario, che si è riportato; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. La società immobiliare Rio San Severo srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2671/14 del 21 mag- gio 2014, con la quale la commissione tributaria regionale, in rifor- ma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazio- ne notificatole dalla agenzia delle entrate in revoca delle agevola- zioni sull’imposta di registro da essa fruite in relazione all’atto 13 dicembre 2007; atto con il quale essa aveva acquistato un immobile dichiarando l’intendimento di trasferirlo entro tre anni (art.1, co.1^, sesto periodo, tariffa parte prima allegata al d.P.R.131/86).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - il trasferimento in oggetto aveva riguardato un fabbricato fati- scente destinato alla demolizione ed alla ricostruzione; - queste operazioni, ed il reperimento di un acquirente, non pote- vano realisticamente essere compiute entro il ristretto termine utile di tre anni (attesa anche la vicinanza dell’immobile a beni F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1167/2015 Numero sezionale 315/2021 tutelati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici), e ciò risulta-Numero di raccolta generale 25072/2021Data pubblicazione 16/09/2021 va chiaro, fin dall’inizio, alla società acquirente; - in definitiva, l’evento ostativo al trasferimento nei tre anni non era consistito nel sopravvenire di un fatto oggettivo imprevisto, di natura burocratica, ma proprio in una situazione preordinata rientrante nella consapevolezza e prevedibilità della società contri- buente, come tale non identificabile nella forza maggiore esimen- te.

L’agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale discussione in udienza, poi effettivamente espletata. Con ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2020, il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SSUU sulla rilevanza esimente, in materia agevolativa, della forza maggiore (ord.rim. n. 23381/19). Intervenuta la decisione in questione (Cass.SSUU. n. 8094/20), la causa veniva riassegnata alla decisione che segue. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione della citata norma agevolativa di cui al d.P.R.131/86.

Per avere la Commissione Tributaria Regionale negato il diritto alla agevolazio- ne sulla base di un asserito elemento psicologico, di conoscenza e prevedibilità, in realtà inesistente e dunque non escludente la giustificazione per forza maggiore del mancato rispetto del termi- ne triennale di rivendita dell’immobile. Con il secondo motivo di ricorso si deduce - ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. – ‘omesso esame’ circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla ‘cronologia’ di eventi documentati, atte- stanti l’intervento bloccante (per oltre due anni) del Ministero dei Beni Culturali, il quale aveva di fatto impedito alla società di fruire del termine triennale per ristrutturare l’immobile e rivenderlo.

Infatti, acquistato l’immobile il 13 dicembre 2007, la società aveva ottenuto, nel novembre successivo, l’autorizzazione ad 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1167/2015 edificare da parte del Comune di Bardolino, ma nel dicembre del Numero sezionale 315/2021Numero di raccolta generale 25072/2021 2008 il Ministero aveva imposto la sospensione di ogni attività Data pubblicazione 16/09/2021 intendendo far intervenire la Sovraintendenza per l’espletamento di indagini archeologiche; sicché soltanto il 10 marzo 2010 la Sovrintendenza aveva autorizzato l’intervento di demolizione e di rimozione parziale del fabbricato, e soltanto il 30 dicembre 2010, previo parere vincolante della Sovrintendenza, il Comune aveva autorizzato l’inizio dei lavori.

Da tale cronologia, riportata in ricorso, emergeva come il man- cato adempimento nel termine triennale fosse dipeso proprio da un fatto sopravvenuto ed imprevedibile (l’intervento ministeriale attraverso la Sovrintendenza), per giunta successivo al consegui- mento della prima autorizzazione comunale all’inizio lavori. § 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati. Va premesso che, nelle more del procedimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito (sent. n. 8094/20 cit.) che: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acqui- rente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibi- le, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previ- sto”.

Per quanto chiamate a pronunciarsi su una fattispecie agevola- tiva (ex art.33, co. 3, l. 388/00) diversa da quella qui dedotta, le Sezioni Unite hanno stabilito un indirizzo di ampia portata, affer- mativo della rilevanza esimente generale della forza maggiore in materia di agevolazioni tributarie, a sua volta radicato in un prin- 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1167/2015 Numero sezionale 315/2021 cipio generale di inesigibilità ritenuto immanente Numero di raccolta generale 25072/2021Data pubblicazione 16/09/2021 nell’Ordinamento. Dalla stessa sentenza in esame si evince come l’accertamento in concreto dei richiamati presupposti esimenti (nel senso di idonei ad impedire la decadenza dal beneficio) debba muovere da un tipico accertamento fattuale spettante al giudice di merito, ed articolato nei parametri della imprevedibilità, inevitabilità, soprav- venienza, non-imputabilità (al contribuente) della causa ostativa alla realizzazione del comportamento prescritto dalla norma age- volativa (secondo parametri già più volte affermati dalla giurispru- denza di legittimità in materia, come evidenziato sia nella senten- za delle Sezioni Unite, sia nella citata ordinanza di rimessione della questione al Primo Presidente).

Orbene, è proprio sulla base di questo accertamento di ordine fattuale e delibativo del quadro istruttorio che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale qui impugnata deve trovare conferma. Il giudice di merito ha infatti dato conto, all’esito di una valuta- zione complessiva della fattispecie che esclude, da un lato, l’omesso esame del fatto decisivo di causa (art.360 n.5) e, dall’altro, la contrarietà a diritto della soluzione prescelta (n.3), del proprio convincimento circa la originaria prevedibilità della inadeguatezza del termine triennale di legge in relazione alla ravvisata complessità dell’operazione immobiliare.

Complessità che, sempre secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, derivava sia dall'esigenza di recuperare (ricostruire) l'im- mobile dallo stato di fatiscenza e degrado nel quale si trovava, sia dalla necessità di compiere questa operazione nel rispetto dei vincoli archeologici gravanti su fabbricati storici limitrofi: «la conoscenza dello stato fatiscente ed in cattivo stato di conserva- zione dell'immobile avrebbe dovuto indurre la ricorrente, quale impresa avente per oggetto esclusivo la rivendita di beni immobili, a ritenere insufficiente il termine triennale per demolire, costruire 5 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1167/2015 Numero sezionale 315/2021 e rivendere l'immobile situato, tra l'altro, in prossimità della Chie-Numero di raccolta generale 25072/2021Data pubblicazione 16/09/2021 sa della Disciplina e della Chiesa di San Severo interessate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, come si evince dalla nota del 17 Dicembre 2008 allegata agli atti, per cui, a parere di questo collegio, è irrilevante l'impedimento oggettivo relativo alle lungag- gini dell'iter burocratico rispetto alla conoscenza preventiva e soggettiva dell'impossibilità di portare a termine la rivendita entro il triennio” (sent.pag.3).

E’ dunque evidente come, appurata in astratto la giuridica rile- vanza della forza maggiore in materia agevolativa, il positivo ricorso dei presupposti di individuazione di tale causa esimente nella concretezza del caso è stato qui escluso dal giudice di merito in conformità a quanto sarebbe poi stato stabilito dalle Sezioni Unite nella pronuncia menzionata: “ergo, l'impedimento di che trattasi non è di natura oggettiva riferibile alle cause ostative prevedibili nelle lungaggini burocratiche , ma di natura soggettiva insita nella consapevolezza di non poter rispettare i termini di sospensione sin dal rogito e nessuna causa di forza maggiore è ravvisabile nel mancato rispetto della condizione sospensiva ri- chiesta nel rogito de quo” (sent.CTR pag.3).

In definitiva, si è di fronte ad un accertamento fattuale, certa- mente qui non rivedibile, del giudice di merito il quale ha ritenuto, in sostanza, che l’evento ostativo fosse privo dei caratteri della forza maggiore proprio perché connotato (viste anche le compe- tenze tecnico-professionali della società acquirente) dalla iniziale complessità dell’operazione programmata da quest’ultima e dal preventivabile intervento del Ministero, trattandosi di fabbricato sito in un contesto di interesse archeologico e, come tale, necessi- tante di verifiche di tutela per loro natura richiedenti un non tra- scurabile lasso di tempo.

Secondo la valutazione del giudice di merito, in definitiva, fan- no appunto difetto, nella specie, i requisiti essenziali della forza maggiore, costituiti dalla sopravvenienza dell’evento ostativo 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1167/2015 rispetto al momento di assunzione dell’obbligo e dalla sua impre-Numero sezionale 315/2021Numero di raccolta generale 25072/2021 vedibilità. Data pubblicazione 16/09/2021 Vale ancora osservare, da ultimo, come – sulla base della stessa ricostruzione fattuale e cronologica offerta in giudizio dalla società - si tratti di un caso del tutto diverso da quello, ritenuto invece legittimare la forza maggiore, della c.d.

‘sorpresa archeolo- gica’, costituita dall’inaspettato rinvenimento, durante i lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile, di un reperto archeo- logico prima non conosciuto né prevedibile, ed impeditivo della prosecuzione dei lavori (v.Cass. 14399/13). Ne segue dunque il rigetto del ricorso, con conseguente con- danna della ricorrente alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, ol- tre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stes- so art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 9 settembre 2021. Il Cons.est. Giacomo Stalla Il Presidente Domenico Chindemi 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d