Sentenza — n. 25071/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAritenersi immanente nell’ordinamento tributario, anche in conformità alla giurispru- denza CGUE in materia. Neppure, infine, l’amministrazione finanziaria aveva osservato le garanzie procedimentali di cui all’articolo 37 bis, co. 4^ e 5^, d.P.R. 600/73 § 2.1 Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso (suscettibili di trattazione unitaria stante l’identità sostanziale della questione posta) con assorbimento dei motivi residui. Come si è anticipato, l’art.20 d.P.R. 131/86 è stato fatto oggetto – nel corso del presente giudizio – di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 384 cod.proc.civ; Sentenza — n. 25071/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La stessa questione di legittimità costituzionale già esami- nata da C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla Commissione Tribu- taria Provinciale di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Parole chiave
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ritenersi immanente nell’ordinamento tributario, anche in conformità alla giurispru- denza CGUE in materia. Neppure, infine, l’amministrazione finanziaria aveva osservato le garanzie procedimentali di cui all’articolo 37 bis, co. 4^ e 5^, d.P.R. 600/73 § 2.1 Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso (suscettibili di trattazione unitaria stante l’identità sostanziale della questione posta) con assorbimento dei motivi residui. Come si è anticipato, l’art.20 d.P.R. 131/86 è stato fatto oggetto – nel corso del presente giudizio – di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame.
L’art. 1, comma 87, lett. A), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgen- te formulazione («L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazio- ne, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa. Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo di riforma – superando un oppo- sto orientamento applicativo di legittimità – ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla regi- strazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili.
Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legi- slatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra- testuali: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 Numero sezionale 314/2021 degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendNumero di raccolta generale 25071/2021o da Data pubblicazione 16/09/2021 quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».
Successivamente a questa prima modificazione – ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità – il legisla- tore è nuovamente intervenuto per affermare la natura inter- pretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formula- zione dell’art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/17. Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondo cui: «L’art. 1, comma 87, lett. A), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».
Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della esclusione, dal processo di qualificazione dell’atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile – fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato – anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018. Nel presente giudizio, come si è detto, questa corte di legitti- mità, con l’ordinanza n. 23549/19, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio- nale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell’articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai citati art. 1, co.87^, l. 205/17 ed art.1, co.1084^, l.145/18, “nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, ‘prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’ ”. 6 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 Numero sezionale 314/2021 Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legit-Numero di raccolta generale 25071/2021Data pubblicazione 16/09/2021 timità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del collegamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l’interpretazione dell’atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l’esclusione, dall’attività di qualificazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economi- co risultante dall’atto presentato alla registrazione (inteso non come documento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifesta- zioni di forza economica non razionalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati.
Con la sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Co- stituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così solleva- ti, osservando in particolare che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, all’art.20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell’atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpretazione sia l’unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compati- bili con la Costituzione anche nozioni diverse di ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi 7 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse Numero sezionale 314/2021Numero di raccolta generale 25071/2021 disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitra-Data pubblicazione 16/09/2021 ria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell’atto incentrata sulla no- zione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell’articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché “consentirebbe all’amministrazione finan- ziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza appli- care la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di ‘indebiti’ vantaggi fiscali e di operazioni ‘prive di sostanza economica’, precludendo di fatto al medesimo contri- buente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamen- te ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)”.
La stessa questione di legittimità costituzionale già esami- nata da C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla Commissione Tribu- taria Provinciale di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.
A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l’attribuzione testuale di carattere interpretativo autentico alla norma innovativa (esclu- dente il collegamento negoziale dall’attività di qualificazione dell’atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 Numero sezionale 314/2021 retroattività della novella (effetto tipico, appunto, delle norme Numero di raccolta generale 25071/2021Data pubblicazione 16/09/2021 di interpretazione autentica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: - la mancanza di un preesistente contrasto interpretati- vo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc’anzi riportato) secondo cui, al contrario, l’atto da registrare andreb- be qualificato anche in virtù del suo collegamento causale con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della inno- vazione apportata, costituente una sorta di ‘forzatura’ del legi- slatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessi- tante di chiarimenti; - l’insussistenza di ‘motivi imperativi di interesse gene- rale’ giustificanti l’adozione eccezionale di una norma retroatti- va, come tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla ‘parità delle armi’ tra i contendenti (art.6 CEDU).
Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebi- ta ingerenza del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radica- ti sulla base della precedente lettura dell’art.20. Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art.20 – il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività ‘per interpretazione autentica’ della nuova disciplina. 9 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 In ordine a quest’ultimo profilo, ha in particolare osservato Numero sezionale 314/2021Numero di raccolta generale 25071/2021 la Corte che:
Data pubblicazione 16/09/2021 - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo “certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all’ambito semanti- co di una singola disposizione, a quello dell’intero ‘impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro’, dove la sua origine storica di ‘imposta d’atto’ «non risulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020)”; nemmeno, l’intervento può dirsi irragione- vole quando esso sia determinato “dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (an- che di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”, fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art.20 non risultava comun- que del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto ‘imprevedibile’ da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata “coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico”, secondo quan- to già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di ugua- glianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pro- nuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 (e neppure l’art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che “nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona ‘contro il pote- 10 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 Numero sezionale 314/2021 re dello Stato e della Pubblica Amministrazione’ e non vicever-Numero di raccolta generale 25071/2021Data pubblicazione 16/09/2021 sa”.
§ 2.2 All’esito dell’evoluzione interpretativa così sinteticamente riassunta, il ricorso deve trovare accoglimento. E’ infatti indubbio – costituendo ciò il nucleo fondamentale e caratterizzante della pretesa impositiva – che nella specie si verta proprio di collegamento negoziale (secondo lo schema ricorrente su riportato) e non di mera riqualificazione ‘per intrin- seco’ del solo atto presentato per la registrazione. Il che appare oggi necessario e sufficiente ad escludere il legittimo ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’istituto ex art.20 cit..
Obietta l'agenzia delle entrate che, pur dopo questa complessa evoluzione interpretativa, residuerebbe in capo all'amministra- zione finanziaria il potere - dovere di procedere al recupero della maggiore imposta in forza del collegamento negoziale, vertendo- si di comportamento chiaramente abusivo. Soggiunge inoltre che quanto in proposito affermato dalla Corte Costituzionale nelle su menzionate pronunce - sulla necessità di armonizzare e rendere coerente il sistema impositivo di registro a seguito del sopravvenire dell’art.10 bis l. 212/00, unica disposizione oggi invocabile dal Fisco per far valere l’ipotesi del collegamento negoziale quale manifestazione elusiva e di abuso del diritto – non può trovare applicazione in tutte quelle fattispecie accertati- ve (ancora sub judice) che, come la presente, si siano originate ben prima dell’introduzione dell’art.10 bis cit., così da lasciare la pretesa impositiva praticamente sguarnita di ogni tutela e possibilità di realizzazione (sia ex art.20 cit. perchè oggi da diversamente interpretarsi anche per il passato, e sia ex art.10 bis cit. perché non applicabile ratione temporis al caso in esa- me). 11 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 Numero sezionale 314/2021 Questo argomentare non può trovare accoglimento, dal mo-Numero di raccolta generale 25071/2021Data pubblicazione 16/09/2021 mento che la situazione che è venuta così a determinarsi non può essere risolta sul piano interpretativo.
Ciò in considerazione del fatto che l’azione accertativa qui intrapresa dal Fisco si basava su una determinata riqualificazione giuridica unitaria dell’operazione nel suo complesso - dunque considerando, quale elemento essenziale e distintivo, la concate- nazione degli atti negoziali - a prescindere da qualsivoglia conno- tato abusivo e di elusività; connotati che già la pregressa giuri- sprudenza di legittimità in materia prevalentemente riteneva, del resto, del tutto estranei alla struttura ed alla ratio dell’art.20, posto a base della maggiore liquidazione.
Per altro verso, se è vero che oggi il collegamento negoziale rileva ex art.10 bis cit., altrettanto indubbio è che tale rilevanza si associa alla prescrizione normativa di tutta una serie di garan- zie, sostanziali e procedurali, che nella specie non sono state applicate, e che non potrebbero in alcun modo essere recuperate a posteriori; a tacer d’altro, per l’evidente lesione che altrimenti si determinerebbe, in pregiudizio del contribuente, dei principi di certezza e determinatezza che devono presiedere all’azione impositiva. Quanto appena osservato conferma dunque l’inaccoglibilità dell'eccezione mossa sotto questo ultimo profilo dall'agenzia delle entrate, la cui posizione processuale non denota tuttavia gli estremi dell’invocata responsabilità aggravata ex art.96 cod.proc.civ., neppure sotto lo specifico aspetto del mancato annullamento in autotutela degli atti impositivi dedotti in causa, e della conseguente ulteriore resistenza in giudizio nella presente sede di riassunzione dopo la pronuncia del giudice delle leggi.
Si tratta infatti di contegno processuale di per sé non pretestuo- so né ispirato da dolo o colpa grave, quanto piuttosto conse- guente alle oggettive incertezze applicative residuanti dal com- 12 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a :
S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12717/2014 Numero sezionale 314/2021 plesso iter ricostruttivo di cui si è dato conto, ancora prive dNumero di raccolta generale 25071/2021i un Data pubblicazione 16/09/2021 completo e specifico vaglio giurisprudenziale. Ne segue, in definitiva, l'accoglimento del ricorso, la cassa- zione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito ex articolo 384 cod.proc.civ., l'accoglimento del ricorso introduttivo e l'annullamento degli atti impositivi opposti.
Da tale annullamento deve scaturire la richiesta pronuncia di rimborso di quanto medio tempore versato all'amministrazione finanziaria, per i titoli di causa, dalle società ricorrenti. Il già rassegnato contesto evolutivo nel quale è maturata la lite rende evidenti i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio. Pqm La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario di parte contribuen- te ed annullamento degli atti impositivi impugnati; - dispone il rimborso di quanto medio tempore corrispo- sto da parte contribuente all’amministrazione finanzia- ria per i titoli di causa, oltre accessori di legge; - compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezio- ne civile, riunitasi il 9 settembre 2021. Il Cons. est. Giacomo Stalla Il Presidente Domenico Chindemi 13 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #