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Sentenza — n. 25048/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal, declaring partial judgment globally extinguishing all joint liability claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25048/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because a partial judgment against one joint debtor was deemed globally effective for all co-obligors. The Revenue Agency argued for separate proceedings, but the court found the underlying tax assessment identical across all parties. Consequently, the finality of the judgment against one entity legally terminated the entire dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6, co. 14 DL 119/18; Art. 6, co. 13 DL 136/18: A partial judgment in a joint liability tax proceeding is globally extinguishing for all co-obligors when the underlying tax assessment is identical.

Parole chiave

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joint tax liability solidary debt partial judgment extinction global effect tax liquidation notice Cassazione Civile DL 119/18 contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, co. 14 DL 119/18
De Matteis Stanislao che ha concluso per l’estinzione del giudizio ai sensi del Dl 136/2018, 23 ottobre 2018 art. 6 co.
Art. 6, co. 13 DL 136/18
De Matteis Stanislao che ha concluso per l’estinzione del giudizio ai sensi del Dl 136/2018, 23 ottobre 2018 art. 6 co.
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Testo completo

uente 21588/2013 SENTENZA sul ricorso 21588/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, eletti- vamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvo- catura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Clivia Spa, Galleria Commerciale Il Destriero Spa, in persona dei Consiglieri di Amministrazione delegati pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma P.za D'aracoeli 1, presso lo studio dell'avvocato Maisto Guglielmo che li rappresenta e difende unitamente all'avvo- cato Piccone Ferrarotti Pietro, giusta procura in calce, -controricorrenti - nonchè contro Iper Montebello Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Marianna Dionigi F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21588/2013 Numero sezionale 313/2021 29 presso lo studio dell'avvocato Milli Marina che la rappresentNumero di raccolta generale 25048/2021a e difende unitamente all'avvocato Marcheselli Alberto;

Data pubblicazione 16/09/2021 -controricorrente - avverso la sentenza n. 16/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBAR- DIA, depositata il 19/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere dott. STALLA GIACOMO MARIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per l’estinzione del giudizio ai sensi del Dl 136/2018, 23 ottobre 2018 art. 6 co. 13 l. 17/12/2018 n. 136, conseguenze di legge; udito per il ricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario che ha con- cluso riportandosi; udito per i controricorrenti l’avvocato Peverini Luca, delegato avv.

Maisto e Milli Marina, che ha concluso riportandosi; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’agenzia delle entrate ha proposto sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/36/13 del 19 febbraio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a con- ferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liqui- dazione notificato alla Galleria Commerciale Il Destriero spa, a Cli- via spa e ad Iper Montebello spa, in recupero solidale dell’imposta proporzionale di registro e dell’imposta ipocatastale sulla seguente operazione intercorsa tra le parti e dall’ufficio riqualificata, ex art.20 d.P.R. 131/86, come cessione di ramo aziendale con compo- nenti immobiliari: - 25 settembre 2009: costituzione da parte della Iper Montebello spa della Galleria Commerciale Il Destriero srl, con contestuale conferi- mento in quest’ultima del proprio ramo d’azienda costituito dalla ‘galleria negozi’ del centro commerciale ‘Il Destriero’ in Vittuone (MI); 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21588/2013 Numero sezionale 313/2021 - 19 ottobre 2009: trasformazione in spa della Galleria Commerciale Numero di raccolta generale 25048/2021Data pubblicazione 16/09/2021 Il Destriero srl; - pari data: cessione dalla Iper Montebello spa alla collegata Clivia spa della quota di partecipazione totalitaria dalla prima detenuta nella neocostituita Galleria Commerciale Il Destriero spa.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - l’operazione in esame denotava effettivamente un risparmio d’imposta; - questo risultato non poteva ritenersi contrario alla legge, rispondendo a convenienza imprenditoriale che Clivia spa acquistasse interamente le quote della società appositamente creata, invece di acquistare diret- tamente gli immobili facenti parte del ramo aziendale. Resistono con controricorso le tre società intimate. § 2. In data 5.6.19 veniva presentata istanza di sospensione del giudi- zio (già effettivamente disposta in udienza, con rinvio a nuovo ruolo) di tutte indistintamente le società controricorrenti, così da consentire la definizione globale della lite, ex art. 6 dl 119/18, avente ad oggetto l’avviso liquidazione n. 2011ORA/00001.

In data 21.12.20 interveniva istanza della ricorrente agenzia delle entrate di estinzione ‘parziale’ del giudizio, risultando formalmente definita la lite (come da nota interna Dir.Prov.) solo con riferimento all’avviso di liquidazione suddetto (2011ORA/00001), non anche a quello, pur esso in contenzioso, avente n. 93592/11. Dalle risultanze di causa emerge tuttavia come quest’ultimo atto impositivo (di contenuto uguale a quello avente n. 2011ORA/00001 cit.) riguardi la stessa fattispecie accertativa, così come contestata alla Iper Montebello spa (la quale ha allegato l’avviso di liquidazione in oggetto sub n.1) al proprio controricorso), in quanto avvinta da re- sponsabilità tributaria solidale ex lege.

Consegue pertanto che l’avvenuta definizione della lite da parte della coobbligata Clivia spa (attestata dalla stessa amministrazione finanzia- ria) deve ritenersi valevole e produttiva di effetti estintivi anche per la 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21588/2013 Numero sezionale 313/2021 Iper Montebello spa ed il relativo avviso di liquidazione, trattandosi Numero di raccolta generale 25048/2021Data pubblicazione 16/09/2021 appunto della stessa pretesa impositiva. Da ciò deriva quindi il carattere globale, e non parziale, della suddet- ta definizione della controversia tributaria pendente, secondo quanto previsto dal co. 14^ dell’art.6 dl 119/18 cit..

Le spese vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo ex art.6 dl 119/18 conv.in l. 136/18; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi in data 9 settembre 2021. Il Cons.est. Giacomo Stalla Il Presidente Domenico Chindemi 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 0 4 a 0 d c 0 6 2 3 a 6 7 7 0 4 7 d d 6 1 5 8 0 2 f 7 c 8 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s