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Ordinanza — n. 25031/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on error of law but allows partial cassation for omitted ruling on non-existent invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25031/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first two grounds of appeal regarding the interpretation of VAT rectification rules and the sufficiency of evidence, finding the lower court's factual assessment valid. However, the court accepted the third ground, which alleged the lower court failed to rule on specific objections concerning invoices for non-existent operations. Consequently, the judgment was partially quashed and remanded for a new decision on the omitted issue.

Regesto Legislator

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Art. 54 DPR n. 633/1972; Art. 360 c.p.c.: The lower court's assessment of VAT rectification based on multiple elements is not subject to revision, but a failure to rule on specific objections within the scope of the appeal requires quashing the judgment on that point.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT rectification omitted ruling non-existent invoices error in law remand to tribunal tax appeal partial cassation indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 DPR n. 633/1972
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 3524/2012 della Corte di Cassazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO della INVESTEDITOR s.r.I., in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n.62 presso lo studio dell'Avv.Sebastiano Ribaudo e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'Avv.Aldo Algani. - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.4709/66/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, depositata il 18 settembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che: il Curatore del fallimento della Investeditor s.r.l. propose ricorso avverso gli avvisi di rettifica, relativi a IVA e sanzioni degli anni di imposta 1993 e 1994, con cui, sulla base delle relazioni ex art.33 legge fallimentare presentate dallo stesso curatore al Giudice delegato, erano state contestate omessa fatturazione di operazioni imponibili e fatturazione di operazioni inesistenti. I ricorsi, previa riunione, vennero parzialmente accolti dall'adita C.T.P. che ritenne insussistente la contestata omessa fatturazione di operazioni imponibili per gli anni 1993 e 1994, non essendo stata data la prova del pagamento di un prezzo maggiore del fatturato o che quanto fatturato fosse inferiore all'effettivi, mentre rigettò le doglianze del fallimento in ordine alle indebite detrazioni relative all'anno 1993, emergendo la fittizietà delle fatture perché duplicazione di altre relative a operazioni già fatturate nel 1992.

La decisione, appellata, sui capi rispettivamente sfavorevoli da entrambe le parti, venne confermata dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza che venne gravata di ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n.3524/2012, in accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto dall'Agienzia delle entrate cassò la sentenza impugnata disponendo rinvii° innanzi al giudice di merito. Riassunto il giudizio da parte della curatela, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in dispositivo, respingeva l'appello della società.

In motivazione la C.T.R. riteneva che sussistessero i presupposti legittimanti, ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n.633 del 1972, la rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla contribuente e che l'operato della Guardia di Finanza fosse esaustivo in quanto basato su ampia disamina della documentazione, peraltro, supportata sia dalla relazione del Curatore che dai risultati della comparazione effettuata dallo stesso Curatore con l'ausilio di alcuni giornalisti. Avverso la sentenza la Curatela ha proposto, affidandolo a tre motivi, ricorso cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis.1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo -rubricato:error in iudicando, riguardo alla violazione o falsa applicazione dell'art.6 del D.P.R.n.63371972, con riferimento all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. - la ricorrente, premesso che, nel ricorso in riassunzione innanzi al Giudice del rinvio, aveva ribadito la violazione della norma indicata in rubrica giacchè dalla mera relazione del curatore posta a fondamento degli avvisi di accertamento non poteva evincersi la sussistenza degli elementi per procedere alla rettifica della dichiarazione IVA, denuncia come anche il Giudice del rinvio sia incorso, nel legittimare gli avvisi impugnati, nel medesimo errore di interpretazione della norma.

2. Con il secondo motivo, articolato in subordine, si deduce l'omesso esame da parte della C.T.R. del fatto decisivo costituito dalla circostanza che nessun corrispettivo risultava mai essere stato corrisposto per gli importi rilevati né era mai stata emessa alcuna fattura per importi inferiori a quelli pattuiti, in quanto gli importi, riportati nella sentenza, corrispondevano a una mera supposta (da parte del Curatore) differenza tra i costi delle prestazioni svolte nei due anni oggetto di accertamento e quelli delle prestazioni degli anni 1991 e 1992.

3. Entrambe le censure non possono trovare accoglimento. Svolgendo l'accertamento demandandole da questa Corte, la C.T.R. ha accertato che sussistevano i presupposti per procedere alla rettifica della dichiarazione della contribuente ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n.633 del 1972 in quanto lo stesso era fondato su una base di molteplici elementi, solo in parte riguardanti mere supposizioni del curatore ma fondati altresì su documentazione esaminata dalla Guardia di finanza e della oggettiva comparazione effettuata con l'ausilio dei giornalisti.

A fronte di tale tipo di accertamento fattuale, che resiste al secondo motivo di ricorso, apparendo dalla motivazione che la C.T.R. abbia tenuto conto delle circostanze in fatto ivi indicate, la prima censura è inammissibile, risolvendosi nel tentativo di una inammissibile, in questa sede, rivisitazione delle valutazioni effettuate dal Giudice di merito. 4.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ,. l'omessa pronuncia in ordine alle dettagliate contestazioni compiute dal fallimento Investeditor sulle fatture portatrici di operazioni asseritamente inesistenti. 4.1 La censura è fondata.

La sentenza impugnata risulta incentrata esclusivamente sulle questioni attinenti all'omessa fatturazione omettendo di pronunciare sulla diversa questione, anch'essa facente parte del devolutum, relativa all'indebita detrazione per operazioni inesistenti. 5.In conclusione, in accoglimento del solo terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo. Cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia- Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in or