Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling administrative failure to prove signature delegation invalidates tax notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision declaring a tax notice null. The agency argued the notice was valid despite being signed by a non-director, but the lower court had found the agency failed to prove the required delegation of signature authority. The court upheld the lower court's ruling because the tax administration bears the burden of proving the legitimacy of the signatory's delegation, and the mere citation of a service order without the actual delegation document was insufficient evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 d.P.R. n. 600/1973; Art. 2697 c.c.: The tax administration bears the burden of proving the existence of a valid delegation of signature when a taxpayer contests the legitimacy of the signatory, and failure to produce such proof renders the tax notice null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9450/2015, proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 Ricorrente contro De Biasio Antonietta, tappresentara- e difesa—dall'avv. En-Zo ni e a avv. Antonio Izzo, elettivamente domiciliata in Calvi Risorta ia Duca D'Aosta n. 47, presso lo studio dell'avv, Antonio Izzogiusta [1 rocura in atti.: _ Intimata Avverso la sentenza n. 909/15/15, depositata in data 02 febbraio 2015, della Commissione tributaria gegionale della Campania (di seguito, CTR), non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Consigliere Rosita D'Angiolella. Rilevato che:
1. Con sentenza n. 909/15/15, depositata in data 2 febbraio 2015, la CTR della Campania respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, avverso la decisione n. 679/3/2013 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente De Biasio Antonietta, contro l'avviso di accertamento, ai fini Irpef, relativo all'anno 2007, con il quale venivano determinati maggiori ricavi inerenti al prezzo di cessione di terreno edificabile.
2. La CTR risolveva la controversia accogliendo l'eccezione pregiudiziale della contribuente riguardante la nullità dell'avviso di accertamento in quanto non recante la sottoscrizione del Direttore provinciale dell'Ufficio ed in quanto carente di delega in favore del Capo Area firmatario dell'avviso.
3. Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, là dove, ignorando i principi espressi in materia dalla Suprema Corte (la ricorrente cita una serie di pronunce e, tra le altre, richiama le sentenze n. 13375 del 2009 n. 1815 del 2010), ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento nonostante la sottoscrizione e la delega fossero pienamente legittime ed attributive dei poteri connessi all'atto di accertamento.
4. Antonietta De Biasio ha presentato foglio di costituzione, a mezzo dei difensori Avv.ti Enzo Mancini e Antonio Izzo, "limitatamente all'attività di discussione orale", nonché ha presentato memoria telematica. Il sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Tommaso Basile, ha presentato memoria telematica concludendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato che:
1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate pone a questa Corte la questione della validità dell'avviso di accertamento che sia sottoscritto, anziché dal Direttore dell'Ufficio, da soggetto privo di qualifica dirigenziale e sprovvisto di delega.
2. Dalla ricostruzione in fatto risultante dalla sentenza impugnata risulta che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto dal Capo Area dell'Ufficio provinciale, sig. Visco Fabio, in qualità di delegato dal Direttore provinciale, sig. Palma Patrizia, e che tale delega non risultava prodotta agli atti processuali. In motivazione, la CTR, ritenendo di condividere alcuni arresti di questa corte (in sentenza sono riportati alcuni passi della motivazione della sentenza di questa Corte n. 14626 del 10 novembre 2000, secondo cui la qualifica di direttore tributario non abilita tale soggetto alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento in assenza di delega del titolare dell'Ufficio; di Cass. n. 14700 dell'Il ottobre 2012, secondo cui l'avviso di accertamento è nullo in mancanza della sottoscrizione del Capo dell'ufficio o di altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato; di Cass. 14942 del 2013, in tema di rettifica di accertamento ai fini delle imposte dirette, secondo cui ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 l'avviso di accertamento che non reca la sottoscrizione del Capo dell'Ufficio di alto impiegato della carriera direttiva è nullo e che in capo d contestazione incombe sull'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza della delega) ha ritenuto che, non avendo l'ufficio assolto al preciso onere probatorio su di esso gravante relativo alla delega alla firma, andava accolta l'eccezione di nullità proposta dalla contribuente con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso.
3. La sentenza impugnata è esente dalle censure prospettate considerato che anche in tema di delega di firma (e non di funzioni), in base alle generali regole di riparto dell'onere probatorio (2697 cod. civ.), in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, spetta all'Amministrazione finanziaria fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore (cfr. Cass., 19/04/2019 n. 11013, paragrafo 9 della motivazione; in senso conf., v. Sez. 5, 17/07/2019, n. 19190,;Sez. 6-5, 06/03/2018, n. 5200). 3.1.
Ed invero, sebbene la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma e non di funzioni «poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità d'indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (così, Sez. 5, 19/04/2019, n. 11013; id., Sez. 5 , 02/02/2021, n. 2221;
Sez. 5, 30/09/2019, n. 24271 ), è pur vero che ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, là dove il contribuente contesti la legittimazione del sottoscrittore dell'avviso - come avvenuto nel caso in esame - incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega di firma (cfr. Cass., 19/04/2019, n. 11013 paragrafo 9 della motivazione; in senso conf. Sez. 5, 17/07/2019, n. 19190;Sez. 6-5, 06/03/2018, n. 5200).
4. Nel caso in esame, contrariamente a tali principi, l'Amministrazione non ha prodotto la relativa delega di firma, né, in mancanza di riscontri documentali, è idoneo a rivestire efficacia probatoria il mero richiamo, effettuato dall'Amministrazione in ricorso, alla "disposizione di servizio n. 2/2010".
5. Il ricorso va, dunque, rigettato.
6. Nulla si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto la contribuente, vittoriosa, non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, nella camera di consiglio dell