Italian tax court dismisses appeal when both parties agree to terminate litigation and offset costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because both the Revenue Agency and Luxottica Group jointly requested termination of the proceedings. They argued that the Regional Revenue Office had already executed the IRAP refund, rendering the dispute moot and allowing for a full offset of litigation costs. The court accepted this joint request, ruling that the subject matter of the controversy had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When both parties jointly request the extinction of proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute, the court must declare the case extinguished and compensate litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11390-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro LUXOTTICA GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, 32, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONE GINANNESCHI, MARCO ALLENA, FRANCESCO PISTOLESI e MARCO MICCINESI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 250/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 23/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.
MARINA CIRESE; «Ritenuto che: l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso la sentenza della CTR della Lombardia in data 23 gennaio 2018 che aveva riconosciuto il diritto della Luxottica Group s.p.a. alla restituzione dell'IRAP richiesta in relazione al 2004. La società contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con istanza congiunta l'Agenzia delle Entrate e la Luxottica Group s.p.a. dando atto che nelle more del giudizio l'Agenzia deIlle Entrate- Direzione Regionale della Lombardia aveva disposto l'esecuzione del rimborso a favore della società e manifestato di non avere interesse alla pro:secuzione della lite, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 16 giugn 2021 effettuata da remoto. DEPOSITATO IN CANCELLERIA otto, 1 6 SET. 2021