Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25020/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls judgment for lack of necessary co-litigation among partners in dissolved partnership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25020/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled a tax tribunal's judgment against former partners of a dissolved partnership due to a violation of necessary co-litigation rules. The tax authority argued that the administrative act was invalid because the company was already cancelled, but the court focused on procedural defects. The court held that omitting a necessary co-litigator (Colonna Vito Santo) from the proceedings rendered the entire judgment null and void, requiring a retrial with proper integration of parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, 29, 61 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.: When a necessary co-litigator is omitted in proceedings against partners of a dissolved partnership, the judgment is null and void, requiring a retrial with integrated co-litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigation dissolved partnership tax assessment notice nullity of judgment Italian tax procedure debito di contributi accoglimento parziale del contribuente ricorso all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, 29, 61 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
602/1973; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt.
Art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.
art. 101 c.p
29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.
art. 111 Cost
art. 110 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entraté aveva notificato a Di Gennaro Salvatrice, quale ex socia accomandante della società Immobiliare di Sanza Gerardo & C. s.a.s., estinta, ed a Sanza Gerardo, quale ex socio accomandatario della suddetta società, rispettivi avvisi di accertamento a titolo di reddito di partecipazione per l'anno 2007; ai medesimi, inoltre, era stato notificato un avviso di accertamento, intestato alla suddetta società, con il quale era stato chiesto, relativamente alla medesima annualità, il pagamento di una maggiore Iva e Irap della estinta società; avverso gli atti impositivi i contribuenti avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia; avverso la pronuncia del giudic:e di primo grado i contribuenti avevano proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: la circostanza che l'amministrazione finanziaria aveva notificato il precedente atto impositivo nei confronti della società quando la stessa era già estinta comportava l'inesistenza della notifica, con la conseguenza che non poteva essere emesso altro avviso di accertamento, non essendo intervenuti nuovi elementi o fatti che avrebbero potuto legittimare l'esercizio del potere di adottare il successivo atto impositivo, ai sensi dell'art. 43, d.P.R. n. 600/1973; inoltre, poiché la società era stata cancellata d'ufficio, la pretesa non poteva essere fatta valere nei confronti dei soci, poiché non vi era stata alcuna fase di liquidazione e un piano di riparto e la percezione di somme da parte dei soci e, inoltre, in quanto i creditori possono LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto: società in accom dita semplice — cancell e — tifica ai soci Oitiscons o ne ssario - 2. 5 O 4 • Composta da:

Biagio Virgilio - Presidente - Giuseppe Fuochi Tinarelli - Consigliere - R.G. n. 6137/2015 Paolo Catallozzi - Consigliere - Cron. as 0 2 0 Giancarlo Triscari - Consigliere relatore - CC - 12/04/2021 Giovanni Maria Armone - Consigliere - Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 6137 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Di Gennaro Salvatrice;

Sanza Gerardo; - intimati - far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandatari e accomandanti nei limiti della quota di partecipazione; avverso la sentenza del giudice del gravame ha quindi proposto ricorso per la cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi di censura; i contribuenti sono rimasti intimati; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 14, 29 e 61, decreto legislativo n. 546/1992, degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159, cod. proc. civ., nonché dell'addii, Cost., attesa l'omessa vocatio in ius di un litisconsorte necessario; in particolare, deduce la ricorrente che poiché la controversia aveva . ad oggetto l'accertamento del reddito di impresa non dichiarato della società Immobiliare di Sanza Gerardo &.

C. s.a.s. e dei conseguenziali redditi di partecipazione dei soci, sussisteva un litisconsorzio necessario tra i due soci Gerardo Sanza e Salvatrice Di Gennaro, che avevano partecipato al giudizio, anche quali successori della società estinta, ed il socio Vito Santo Colonna; evidenzia, a tal proposito, che la circostanza che quest'ultimo era socio della società poteva essere desunto sia dalla prima pagina della sentenza di primo grado che dall'avviso di accertamento (atti riprodotti nel ricorso alle pagg. 13 e 19); il motivo è fondato ed ha effetto assorbente degli altri motivi di ricorso; si evince dalla documentazione sopra indicata che la compagine sociale della società Immobiliare di Sanza Gerardo & C. s.a.s. era costituita non solo dagli attuali intimati, ma anche da Vito Santo Colonna, che, tuttavia, non è stato chiamato in giudizio sin dal primo grado; va precisato che, nella presente controversia, oggetto del giudizio sono sia l'avviso di accertamento intestato alla società, cancellata dal registro delle imprese, e notificato ai soci per le obbligazioni sociali tributarie sorte in data antecedente alla cancellazione, sia gli avvisi di accertamento notificati ai soci Gerardo Sanza e Salvatrice Di Gennaro a titolo di maggior reddito di partecipazione, nonché, relativamente alla sola Di Gennaro Salvatrice, per omessa dichiarazione dei redditi di fabbricati; va quindi osservato, in generale, che, secondo questa Corte (Cass., Sez.

Un., 4 giugno 2008, n. 14815), la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art.

40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass.

SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, zirt. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; non rileva, peraltro, la circostanza che non risulta agli atti che l'avviso di accertamento non sia stato notificato anche al socio pretermesso; invero, l'unicità dell'atto di accertamento (art. 40, d.P.R. n. 600/1973) e la conseguenzialità del riparto tra i soci (art. 5, d.P.R. n. 917/1986) costituiscono il presupposto unitario che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all'attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, posto che è sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società.

In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell'accertamento ed il fatto che l'amministrazione finanziaria non notifichi gli avvisi di ac:certamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nella completezza del contraddittorio; queste considerazioni, che già di per sé impongono la necessaria integrazione del giudizio sin dall'origine per difetto del contraddittorio, trovano completamento, nella vicenda in esame, ove si consideri che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e, di conseguenza, l'amministrazione finanziaria aveva notificato ai soci l'avviso di accertamento quali successori del debito tributario; questa Corte (Cass., Sez.

Un, 12 marzo 2013, n. 6070) ha precisato che: «nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di .capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale»; in sostanza, nella fattispecie, la violazione del contraddittorio è ravvisabile sotto un duplice profilo: ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone e di soci nel quale solo due soci hanno partecipato, mentre il terzo è stato pretermesso; per il fenomeno successorio che si determina nel caso di scioglimento della società di persone in conseguenza del quale tutti i soci rispondono delle obbligazioni societarie a seconda del personale regime di responsabilità; pertanto, ove in sede di legittimità venga accertata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio o riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconscrti necessari) nè dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio) deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.; l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento: del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 43, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 57, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 97 e 53, Cost.; del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo consistente nel fatto che l'avviso di accertamento relativo all'obbligazione tributaria della società era stato notificato ai soci, a seguito della cancellazione, a titolo di successori; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2312, 2313, 2324, 2495, cod. civ., dell'art. 110, cod. proc. civ., dell'art. 36, d.P.R. n. 602/1973; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 329, cod. proc. civ., per avere annullato l'avviso di accertamento anche relativamente alla pretesa nei confronti di Salvatrice Di Gennaro, concernente i redditi di fabbricati non dichiarati, nonostante la stessa non avesse prospettato alcuna ragione di contestazione; in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio e la causa va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, in diversa composizione, affinchè proceda al giudizio dopo avere ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Colonna Vito Santo e alla quale si demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, in diversa composizione, per l'int