Cassation court allows tax authority appeal, upholding penalty for undeclared VAT credit on fictitious transaction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision that exempted a penalty for a fictitious real estate transaction. The court found the regional commission erred in applying the law by excluding the penalty because the taxpayer did not utilize an excess VAT credit reported in their declaration. Consequently, the court ruled that undeclared or unused non-entitled credits still trigger sanctions under the relevant tax regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997; Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997: The failure to utilize an excess VAT credit reported in a declaration does not exempt the taxpayer from pecuniary sanctions for declaring non-entitled deductions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14539/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Le Ville Srl in liquidazione - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Trento n. 48/01/13, depositata il 2 maggio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Trento in epigrafe che, confermando la sentenza della Commissione Tributaria di I grado - ritenuto legittimo l'avviso di accertamento nei confronti della società Le ville Srl per Ires e Irap per l'anno 2005 e la cartella emessa per il relativo importo -, aveva ritenuto parzialmente fondato il ricorso avverso l'avviso per l'anno 2002 per Iva - relativo al versamento di un acconto per un preliminare di compravendita immobiliare oggettivamente inesistente - quanto alla sanzione irrogata ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997.
Le Ville Srl in liquidazione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 per aver la Commissione Tributaria di II grado escluso la sanzione per l'illegittimo computo della detrazione poiché il contribuente aveva sì indicato il credito Iva in dichiarazione ma non lo aveva detratto.
2. Il motivo è fondato. 2.1. Va preliminarmente evidenziato che, come accertato in sentenza, l'operazione confluita nel preliminare di compravendita di un immobile, stipulato nel 2002, era fittizia, tant'è che, correttamente, la CT di II grado ha ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione e la ripresa dell'Iva. 2.2. Ciò detto, va rilevato, quanto alla sanzione, che il giudice regionale ha errato nel ritenere non applicabile l'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nel caso di non utilizzo di una eccedenza di credito non spettante ma, comunque, riportata in dichiarazione.
La statuizione impugnata, infatti, si pone in contrasto con le norme censurate e con le disposizioni generali in materia di sanzioni pecuniarie dettate dal d.lgs. n. 472 del 1997. Come già del resto affermato da questa Corte, ai cui principi questo collegio intende dare continuità, «qualora il contribuente abbia dichiarato una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di procederne al recupero anche ove essa non sia stata utilizzata da parte dello stesso contribuente, questi resta soggetto anche alle sanzioni previste dagli artt. 6, comma 6 ,, ... del d.lgs. n. 471 del 1997, giacché l'ipotesi di non utilizzo del credito indebitamente riportato in dichiarazione non è prevista come condizione di inapplicabilità delle sanzioni, né come causa di non punibilità, né come fatto idoneo a giustificare una riduzione delle sanzioni stesse per ravvedimento, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997» (Cass. n. 11656 del 11/05/2017).
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito vanno compensate per la novità della questione avuto riguardo al momento di proposizione del ricorso, mentre quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese di merito. Condanna Le Ville Srl al pagamento delle spese di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12 aprile 2021 Il Presidente Biagio