Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Agency of Revenue appealed a lower court ruling that had partially accepted the taxpayer's appeal regarding VAT rates. The court ruled that the failure to file the required request for settlement extinguished the proceedings, leaving costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.l. n. 119 del 2018, art. 6; The failure to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline results in the automatic extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14317/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Hotel Adler Thermae S.r.l., in persona del suo legale rappresentante cr) t4L.i,4 4ET _19 p.t., con domicilio eletto in Roma, via p_ei Monti Parioli n. 48i presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Marini, rappresentata e difesa dal prof. avv. Sebastiano Maurizio Messina e dall'avv.
Gerhard Brandstatter; - controricorrente - e sul ricorso proposto da Hotel Adler Thermae S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dz;, v; LAA ° p.t., con domicilio eletto in Roma, viahLei Monti Parioli n. 48 presso lo 3 studio del prof. avv. Giuseppe Marini, rappresentata e difesa dal prof. avv. Sebastiano Maurizio Messina e dall'avv. Gerhard Brandstatter; - ricorrente in via incidentale - contro Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso la sentenza n. 63/2/12, depositata il 28 novembre 2012, della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2021, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto; Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 63/2/12, depositata il 28 novembre 2012, con la quale la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, - pronunciando sull'appello principale di Hotel Adler Thermae S.r.l., e su quello incidentale spiegato dalla stessa Agenzia, - ha parzialmente accolto il primo, e rigettato il secondo, dichiarando applicabile l'aliquota Iva del 10% a prestazioni wellness rese in favore di clienti alloggiati presso la struttura alberghiera; - Hotel Adler Thermae S.r.l. resiste con controricorso e articola tre motivi di ricorso incidentale.
Considerato che: 1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità della istanza di definizione, con integrale versamento di quanto dovuto (così la nota dell'Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.
12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente, tra ie parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 7 aprile 2021. sidente dott. Giacom 9-Stalla DEP